Art. 5.

   1.  Dopo l'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
   "Art.  9-bis.  -  1.  La  Commissione delle Comunita' europee puo'
decidere  che, in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro
composto  da  piu' regioni contigue in cui il 99,8% degli allevamenti
bovini  e'  stato  dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per
almeno  dieci anni e in cui non si e' constatato alcun caso di aborto
da  brucellosi  negli  ultimi  tre anni, le prove di controllo per il
mantenimento  di  tale  qualifica possono essere effettuate in deroga
all'allegato  A,  capitolo  II,  sub  ii, precisandone le modalita' e
individuando eventualmente i territori.
    2.  La  Commissione  delle Comunita' Europee puo' decidere che il
regime  previsto nell'allegato A, capitolo II, lettera A, punto 1 c),
sub  iii,  si  applichi  ad una parte di uno Stato membro composta da
piu' regioni contigue.
    3.  La  Commissione delle Comunita' europee puo' decidere, che in
uno Stato membro, o in una parte di uno Stato membro composta da piu'
regioni  contigue, in cui almeno il 99,9% degli allevamenti bovini e'
stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi da almeno dieci
anni  e  in cui per almeno sei anni non sono stati constatati casi di
tubercolosi   in  numero  superiore,  per  anno,  ad  uno  su  10.000
allevamenti  situati  in  detto Stato membro, o in detta parte di uno
Stato membro, purche' tutti gli animali della specie bovina che hanno
reagito  positivamente ad una tubercolinizzazione e tutti gli animali
della  specie  bovina macellati nel territorio del detto Stato membro
abbiano  subito  l'ispezione  post  mortem da parte di un veterinario
ufficiale  e,  se necessario, l'esame batteriologico, i controlli per
conservare   tale  qualifica  possono  essere  effettuati  in  deroga
all'allegato  A,  capitolo  I,  lettera  b)  precisandone i metodi ed
eventualmente i territori.
    4.  In  deroga  ai  requisiti  di cui all'allegato G, capitolo I,
lettera  B,  punto  2),  uno  Stato membro o una regione di uno Stato
membro  dichiarata  indenne  da  leucosi bovina enzootica puo' essere
autorizzato  dalla  Commissione  delle Comunita' europee a ridurre il
livello  di controllo degli animali di piu' di due anni, a condizione
che gli esami abbiano permesso di constatare il rispetto dei seguenti
requisiti:
     a)  almeno  per  tre  anni  non  siano  stati constatati casi di
leucosi   bovina   enzootica  nella  proporzione  di  uno  su  10.000
allevamenti;
     b) tutti gli animali che hanno reagito positivamente ad un esame
di immunodiffusione siano stati abbattuti e l'allevamento sia restato
in  regime  di  restrizione  sino a ripristino della sua qualifica in
conformita' dell'allegato G, capitolo I, lettera C, punti 1) o 2);
     c)  tutti gli animali macellati in detto Stato membro o in detta
regione  abbiano  subito  l'ispezione  post  mortem  da  parte  di un
veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori in vista di
un esame di laboratorio.".