Art. 5. 1. Dopo l'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. La Commissione delle Comunita' europee puo' decidere che, in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro composto da piu' regioni contigue in cui il 99,8% degli allevamenti bovini e' stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per almeno dieci anni e in cui non si e' constatato alcun caso di aborto da brucellosi negli ultimi tre anni, le prove di controllo per il mantenimento di tale qualifica possono essere effettuate in deroga all'allegato A, capitolo II, sub ii, precisandone le modalita' e individuando eventualmente i territori. 2. La Commissione delle Comunita' Europee puo' decidere che il regime previsto nell'allegato A, capitolo II, lettera A, punto 1 c), sub iii, si applichi ad una parte di uno Stato membro composta da piu' regioni contigue. 3. La Commissione delle Comunita' europee puo' decidere, che in uno Stato membro, o in una parte di uno Stato membro composta da piu' regioni contigue, in cui almeno il 99,9% degli allevamenti bovini e' stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi da almeno dieci anni e in cui per almeno sei anni non sono stati constatati casi di tubercolosi in numero superiore, per anno, ad uno su 10.000 allevamenti situati in detto Stato membro, o in detta parte di uno Stato membro, purche' tutti gli animali della specie bovina che hanno reagito positivamente ad una tubercolinizzazione e tutti gli animali della specie bovina macellati nel territorio del detto Stato membro abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, l'esame batteriologico, i controlli per conservare tale qualifica possono essere effettuati in deroga all'allegato A, capitolo I, lettera b) precisandone i metodi ed eventualmente i territori. 4. In deroga ai requisiti di cui all'allegato G, capitolo I, lettera B, punto 2), uno Stato membro o una regione di uno Stato membro dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica puo' essere autorizzato dalla Commissione delle Comunita' europee a ridurre il livello di controllo degli animali di piu' di due anni, a condizione che gli esami abbiano permesso di constatare il rispetto dei seguenti requisiti: a) almeno per tre anni non siano stati constatati casi di leucosi bovina enzootica nella proporzione di uno su 10.000 allevamenti; b) tutti gli animali che hanno reagito positivamente ad un esame di immunodiffusione siano stati abbattuti e l'allevamento sia restato in regime di restrizione sino a ripristino della sua qualifica in conformita' dell'allegato G, capitolo I, lettera C, punti 1) o 2); c) tutti gli animali macellati in detto Stato membro o in detta regione abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori in vista di un esame di laboratorio.".