Art. 7.

   1. All'art. 16, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e
successive  modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
     a)  al  numero  5,  tra  le  parole:  "animali"  e "devono" sono
inserite le seguenti: ", se di eta' superiore a 30 giorni,";
     b) dopo il numero 6 sono inseriti i seguenti:
     "7)    bovini    che    non    sono    stati   sottoposti   alla
sieroagglutinazione  prescritta  ai punti 5) e 6), purche' soddisfino
le seguenti condizioni:
       a)  se si tratta di bovini destinati alla produzione di carne:
siano  di  eta' inferiore a quarantadue giorni o siano stati castrati
in  eta'  inferiore  a quattro mesi e siano inoltrati sotto controllo
ufficiale,   passando   se   necessario   attraverso   un  centro  di
svezzamento,  verso un'azienda di ingrasso autorizzata da cui possano
uscire soltanto per essere macellati;
       b)  se  si  tratta di bovini da macello: siano inoltrati sotto
controllo ufficiale direttamente al macello;
     8)  suini  da  allevamento  e da produzione, vaccinati contro la
peste suina, in deroga all'art. 7 e fino al 31 dicembre 1991.".