Art. 8.

   1. All'art. 19, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dopo la data: "19 luglio
1971"  sono aggiunte le seguenti parole: "; tali garanzie non possono
pero'  essere  richieste per l'introduzione di animali provenienti da
uno  Stato  membro  o  da  una  regione  indenni dalla leucosi bovina
enzootica".