Art. 8. 1. All'art. 19, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la data: "19 luglio 1971" sono aggiunte le seguenti parole: "; tali garanzie non possono pero' essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica".