Art. 9.

   1. Dopo l'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    "Art.  33-  bis  .-  1.  Il  Ministro della sanita', con i propri
decreti,  adotta  regolamenti  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 23
agosto  1988,  n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme
sanitarie previste negli allegati".