Art. 9. 1. Dopo l'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 33- bis .- 1. Il Ministro della sanita', con i propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati".