ALLEGATO A (1) (3) I. ALLEVAMENTI BOVINI INDENNI DA TUBERCOLOSI E' considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale: a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni chimiche di tubercolosi; b) tutti i bovini di eta' superiore a cinque settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, nel quale tutti i bovini sono soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi non e' superiore ad 1 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intevallo puo' essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti bovini infettati non e' superiore a 0,2 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni puo' essere portato a tre anni. Qualora la percentuale degli allevamenti bovini infetti non sia superiore allo 0,1 in occasione di due controlli successivi ad intervallo di tre anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni suc- cessive puo' essere portato a quattro anni e/o l'eta' alla quale gli animali dovranno essere sottoposti a tali controlli puo' essere portata a ventiquattro mesi; c) non e' stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se e' di eta' superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri dell'allegato B , 31 a): i) tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione non e' richiesta in uno Stato membro in cui la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi e' inferiore allo 0,2 e che risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 1) e' debitamente identificato; 2) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi di questo Stato membro; 3) in occasione del trasporto non e' entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi; ii) l'attestato previsto al punto 1) puo' non essere richiesto in uno Stato membro in cui, da almeno quattro anni: - almeno il 99,80% degli allevamenti bovini e' ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui - gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed e' vietato il trasferimento di bovini da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale. Qualora in un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, la reazione di un animale ad una tubercolinizzazione di routine sia considerata positiva o qualora, nello stesso allevamento, sia diagnosticato un caso clinico di tubercolosi nel corso dell'ispezione post mortem di routine su un animale proveniente da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, la qualifica 'ufficialmente indenne' deve essere sospesa fintanto che tutti i rimanenti animali, di eta' superiore alle sei settimane, non avranno reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali conformemente all'allegato B, la prima delle quali effettuata almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale dall'allevamento in questione, e la seconda ad almeno quarantadue giorni di distanza. II. ANIMALI DELLA SPECIE SUINA E ALLEVAMENTI BOVINI E SUINI INDENNI DA BRUCELLOSI A. Allevamenti bovini. 1. E' da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui: a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine che siano state vaccinate da almeno tre anni; b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni chimiche di brucellosi da almeno sei mesi; c) tutti i bovini di eta' superiore a dodici mesi: i) hanno presentato, in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di tre mesi almeno e di dodici mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato C, paragrafo A, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinati per millilitro, rimanendo inteso che; - la prima sieroagglutinazione puo' essere sostituita da tre prove dell'anello (ring test) effettuate ad intervalli di tre mesi purche' tuttavia la seconda sieroagglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello; - le prove di sieroagglutinazione di cui al primo paragrafo possono essere sostituite da due prove ufficiali all'antigene di brucella tamponato o da due prove di microagglutinazione effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C, punti D e G. Anche queste prove devono essere effettuate ad intervalli non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici mesi; ii) sono controllati annualmente per stabilire l'assenza di brucellosi mediante tre prove dell'anello, oppure tre saggi ELISA su latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi o mediante due prove dell'anello, o due saggi ELISA su latte, effettuati a intervalli di almeno tre mesi e una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue) effettuata non meno di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello o il secondo saggio ELISA su latte. Se non vengono effettuate le prove dell'anello o il saggio ELISA sul latte, si devono effettuare ogni anno due prove sierologiche (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dall'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazioneo saggio singolo ELISA su sangue) ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. Se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti ad operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi la percentuale degli allevamenti di bovini infetti non supera l'1%, e' sufficiente effettuare ogni anno due prove dell'anello o due saggi ELISA su latte a intervalli di almeno tre mesi, oppure una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio ELISA su sangue). In caso di controllo mediante prove dell'anello sulle cisterne gli esami di cui ai commi precedenti devono essere raddoppiati e gli intervalli tra le prove devono essere ridotti della meta'; iii) si puo' rinunciare alle prescrizioni relative al controllo animale dell'assenza di brucellosi previsto dal comma ii) in ogni Stato membro in cui il 99,8% almeno del patrimonio bovino e' riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi da almeno quattro anni: in tal caso l'intervallo tra i controlli puo' essere portato a due anni e i controlli devono essere effettuati mediante una delle prove sierologiche menzionate nel comma ii); d) non e' stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se e' di eta' superiore a dodici mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla siero- agglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allegato C nei trenta giorni che precedono l'introduzione nell'allevamento; i) tuttavia la siero-agglutinazione puo' non essere richiesta nello Stato membro o in parte di uno Stato membro composta da piu' regioni contigue in cui la percentuale di allevamenti bovini infettati da brucellosi non e', da almeno due anni, superiore a 0,2 e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 1) e' debitamente identificato; 2) proviene da un allevamento bovino di questo Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi; 3) in occasione del suo trasporto non e' entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni; ii) l'attestato previsto al punto i) puo' non essere richiesto nello Stato membro in cui da quattro anni almeno: - il 99,8% almeno degli allevamenti bovini e' riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e in cui: - gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed e' vietato il trasferimento dei bovini da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale. 1- bis. E' parimenti considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino: - che si trova in uno Stato membro in cui alla data del 1 gennaio 1979 non e' stato ufficialmente constatato alcun caso di brucellosi bovina da almeno dieci anni; - che ha soddisfatto in questo periodo le disposizioni del paragrafo 1, tranne, se tutti gli allevamenti bovini dello Stato membro in questione sono stati sottoposti periodicamente a esami di controllo ufficali durante lo stesso periodo, quelle di cui alla lettera c). 2. Un allevamento bovino e' considerato indenne da brucellosi quando: a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi; b) tutte le femmine della specie bovina, o una parte di esse, sono state vaccinate: - entro i primi sei mesi di eta', con vaccino vivo Buck19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'art. 12; - entro i primi quindici mesi di eta', con vaccino ucciso con adiuvante 45/20, controllato e riconosciuto ufficialmente; c) tutti i bovini soddisfano le condizioni indicate nel punto 1), lettere b) e c), rimenendo inteso che i bovini di eta' inferiore a trenta mesi, vaccinati con vaccino vivo Buck19, possono presentare un tasso brucellare pari o superiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 unita' internazionali agglutinanti per millilitro, sempreche' presentino, alla reazione di fissazione del complemento: - un tasso inferiore a 30 unita' CEE, se si tratta di femmine vaccinate da almeno dodici mesi; - un tasso inferiore a 20 unita' CEE in tutti gli altri casi. Le prove di sieroagglutinazione di cui al punto 1) c) i), primo trattino, possono essere sostituite da prove all'antigene di brucella tamponato effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C), lettera D, o da prove di microagglutinazione effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C, lettera G; d) non e' stato introdotto nessun bovino senza un attestato del veterinario ufficiale con cui si certifichi che l'animale risponde alle condizioni previste al numero 1, lettera d), oppure che esso proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi e, in questo caso, se e' di eta' superiore a dodici mesi, ha presentato nei trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, secondo le disposizioni dell'allegato C), un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa di fissazione del complemento. Tuttavia, un bovino vaccinato con vaccino vivo 19 e, di eta' inferiore a trenta mesi puo' presentare un tasso brucellare uguale o superiore a trenta u.i. agglutinanti per millilitro ma inferiore a 80 u.i. agglutinanti per millilitro, purche' alla reazione di fissazione del complemento presenti: - un tasso inferiore a 30 unita' CEE, se si tratta di una femmina vaccinata da meno di dodici mesi; - un tasso inferiore a 20 unita' CEE dopo il dodicesimo mese successivo alla vaccinazione. 3. Un allevamento bovino indenne da brucellosi puo' essere qualificato allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi dopo un termine minimo di tre anni se: a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da meno di tre anni; b) durante questi tre anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al numero 2, lettera c); c) al termine del terzo anno gli animali di piu' di dodici mesi hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione ed una reazione negativa alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C). 4. In un allevamento bovino ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi quando: - al momento della loro introduzione hanno un'eta' di almeno diciotto mesi; - nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi, la vaccinazione e' stata effettuata da oltre un anno; - entro i trenta giorni che precedono la loro introduzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato C), hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa alla fissazione del complemento. Se un bovino e' introdotto, conformemente al primo comma, in un allevamento ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi, quest'ultimo, ai fini degli scambi intracomunitari, e' considerato indenne da brucellosi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di introduzione dell'animale. 5. Se in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi si constata un sospetto di brucellosi presso uno o piu' bovini, la qualifica di questo allevamento puo' essere provvisoriamente sospesa piuttosto che ritirata, purche' l'animale o gli animali siano immediatamente eliminati o isolati. La sospensione provvisoria puo' essere tolta qualora due siero- agglutinazioni, praticate secondo le disposizioni dell'allegato C) con intervalli da sei ad otto settimane su tutti gli animali d'eta' superiore a dodici mesi, diano un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro. Gli animali possono essere reintrodotti nell'allevamento se, nell'intervallo dalle sei alle otto settimane, due siero- agglutinazioni hanno dato un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato risultato negativo. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili altresi' agli allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia e' constatato presso uno o piu' bovini d'eta' superiore a trenta mesi. 6. Le disposizioni di cui sopra, relative agli animali appartenenti ad un allevamento indenne da brucellosi, si applicano anche agli animali che sono stati vaccinati ad un'eta' compresa fra i cinque e gli otto mesi prima della data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ciascuno degli Stati membri. 7. Le prove di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono richieste per gli animali maschi castrati in eta' inferiore a quattro mesi.