(Allegato A)
                         ALLEGATO A (1) (3) 
 
            I. ALLEVAMENTI BOVINI INDENNI DA TUBERCOLOSI 
 
   E' considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento
bovino nel quale: 
     a) tutti i bovini sono  esenti  da  manifestazioni  chimiche  di
tubercolosi; 
     b) tutti i bovini di eta' superiore  a  cinque  settimane  hanno
avuto     una     reazione      negativa      ad      almeno      due
intradermotubercolinizzazioni   ufficiali   praticate   secondo    le
disposizioni dell'allegato B, che hanno luogo la prima sei mesi  dopo
la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la  seconda
sei mesi dopo la prima e le successive  ad  un  anno  di  intervallo.
Quando in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro,  nel
quale tutti i bovini sono soggetti alle  misure  ufficiali  di  lotta
contro  la  tubercolosi,  la  percentuale  degli  allevamenti  bovini
infettati da tubercolosi non e' superiore ad 1 in  occasione  di  due
controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intevallo  puo'
essere portato a due anni. Quando la  percentuale  degli  allevamenti
bovini infettati non e' superiore a 0,2 in occasione di due controlli
succedentisi  ad  intervallo  di  due  anni,  l'intervallo   tra   le
tubercolinizzazioni puo' essere portato a tre anni. 
   Qualora la percentuale degli allevamenti bovini  infetti  non  sia
superiore allo 0,1  in  occasione  di  due  controlli  successivi  ad
intervallo di tre anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni  suc-
cessive puo' essere portato a quattro anni e/o l'eta' alla quale  gli
animali dovranno essere  sottoposti  a  tali  controlli  puo'  essere
portata a ventiquattro mesi; 
     c) non e' stato introdotto alcun bovino senza  attestato  di  un
veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene
da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi  e,  se
e' di eta' superiore a sei settimane, ha avuto una reazione  negativa
all'intradermotubercolinizzazione   valutata   secondo   i    criteri
dell'allegato B , 31 a): 
     i) tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione non e' richiesta in
uno Stato membro in  cui  la  percentuale  degli  allevamenti  bovini
infettati da tubercolosi e' inferiore allo 0,2 e che  risulta  da  un
attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 
      1) e' debitamente identificato; 
      2)  proviene  da  un  allevamento  ufficialmente   indenne   da
tubercolosi di questo Stato membro; 
      3) in occasione del trasporto non e' entrato  in  contatto  con
bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da
tubercolosi; 
     ii) l'attestato previsto al punto 1) puo' non  essere  richiesto
in uno Stato membro in cui, da almeno quattro anni: 
      - almeno il 99,80% degli allevamenti bovini e' ufficialmente 
riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui 
      - gli allevamenti non ufficialmente indenni  si  trovano  sotto
controllo ufficiale, ed e' vietato il trasferimento di bovini da tali
allevamenti salvo  che  gli  stessi  siano  portati  direttamente  al
macello sotto controllo ufficiale. 
   Qualora  in  un  allevamento  bovino  ufficialmente   indenne   da
tubercolosi, la reazione di un animale ad una tubercolinizzazione  di
routine sia considerata positiva o qualora, nello stesso allevamento,
sia  diagnosticato  un  caso  clinico  di   tubercolosi   nel   corso
dell'ispezione post mortem di routine su un animale proveniente da un
allevamento  ufficialmente  indenne  da  tubercolosi,  la   qualifica
'ufficialmente indenne' deve essere  sospesa  fintanto  che  tutti  i
rimanenti animali, di eta' superiore alle sei settimane, non  avranno
reagito negativamente  ad  almeno  due  intradermotubercolinizzazioni
ufficiali  conformemente  all'allegato  B,  la  prima   delle   quali
effettuata  almeno  due   mesi   dopo   l'eliminazione   dell'animale
dall'allevamento in questione, e la  seconda  ad  almeno  quarantadue
giorni di distanza. 
II. ANIMALI DELLA SPECIE SUINA E ALLEVAMENTI BOVINI E SUINI INDENNI 
DA BRUCELLOSI 
A. Allevamenti bovini. 
   1. E'  da  considerare  ufficialmente  indenne  da  brucellosi  un
allevamento bovino in cui: 
     a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati  contro  la
brucellosi, salvo che non  si  tratti  di  femmine  che  siano  state
vaccinate da almeno tre anni; 
     b) tutti i bovini sono  immuni  da  manifestazioni  chimiche  di
brucellosi da almeno sei mesi; 
     c) tutti i bovini di eta' superiore a dodici mesi: 
     i) hanno presentato, in  occasione  di  due  sieroagglutinazioni
praticate ufficialmente ad intervalli di tre mesi almeno e di  dodici
mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato C,  paragrafo
A,  un  tasso  brucellare  inferiore  a  30  u.i.   agglutinati   per
millilitro, rimanendo inteso che; 
      - la prima sieroagglutinazione puo' essere  sostituita  da  tre
prove dell'anello (ring test) effettuate ad intervalli  di  tre  mesi
purche' tuttavia la seconda sieroagglutinazione sia effettuata almeno
sei settimane dopo la terza prova dell'anello; 
      - le prove di sieroagglutinazione di  cui  al  primo  paragrafo
possono essere sostituite da  due  prove  ufficiali  all'antigene  di
brucella tamponato o da due prove di  microagglutinazione  effettuate
conformemente alle disposizioni dell'allegato C, punti D e G. 
   Anche queste prove devono  essere  effettuate  ad  intervalli  non
inferiori a tre mesi e non superiori a dodici mesi; 
     ii) sono controllati  annualmente  per  stabilire  l'assenza  di
brucellosi mediante tre prove dell'anello, oppure tre saggi ELISA  su
latte, effettuati ad intervalli di almeno tre  mesi  o  mediante  due
prove  dell'anello,  o  due  saggi  ELISA  su  latte,  effettuati   a
intervalli di almeno tre mesi  e  una  prova  sierologica  (prova  di
sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato,  prova
di  plasmoagglutinazione,  prova  dell'anello  di  latte  su   plasma
sanguigno, prova di microagglutinazione o  saggio  singolo  ELISA  su
sangue) effettuata non meno di sei settimane dopo  la  seconda  prova
dell'anello o il secondo  saggio  ELISA  su  latte.  Se  non  vengono
effettuate le prove dell'anello o  il  saggio  ELISA  sul  latte,  si
devono  effettuare  ogni  anno  due  prove  sierologiche  (prova   di
sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato,  prova
di  plasmoagglutinazione,  prova  dall'anello  di  latte  su   plasma
sanguigno, prova di  microagglutinazioneo  saggio  singolo  ELISA  su
sangue) ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non  superiore  a
sei mesi. 
   Se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in cui
tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti ad operazioni  ufficiali
di lotta contro la brucellosi la  percentuale  degli  allevamenti  di
bovini infetti non supera l'1%, e' sufficiente effettuare  ogni  anno
due prove dell'anello o due saggi ELISA  su  latte  a  intervalli  di
almeno  tre  mesi,   oppure   una   prova   sierologica   (prova   di
sieroagglutinazione, prova all'antigene di Brucella tamponato,  prova
di  plasmoagglutinazione,  prova  dell'anello  di  latte  su   plasma
sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio ELISA su sangue). 
   In caso di controllo mediante prove dell'anello sulle cisterne gli
esami di cui ai commi precedenti  devono  essere  raddoppiati  e  gli
intervalli tra le prove devono essere ridotti della meta'; 
     iii) si puo' rinunciare alle prescrizioni relative al  controllo
animale dell'assenza di brucellosi previsto dal  comma  ii)  in  ogni
Stato membro  in  cui  il  99,8%  almeno  del  patrimonio  bovino  e'
riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi  da  almeno  quattro
anni: in tal caso l'intervallo tra i controlli puo' essere portato  a
due anni e i controlli devono essere effettuati  mediante  una  delle
prove sierologiche menzionate nel comma ii); 
     d) non e' stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un
veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un
allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e,  se  e'  di
eta' superiore a dodici mesi, che ha presentato un  tasso  brucellare
inferiore  a  30  u.i.  agglutinanti  per  millilitro   alla   siero-
agglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allegato C  nei
trenta giorni che precedono l'introduzione nell'allevamento; 
     i) tuttavia la siero-agglutinazione puo'  non  essere  richiesta
nello Stato membro o in parte di uno Stato membro  composta  da  piu'
regioni  contigue  in  cui  la  percentuale  di  allevamenti   bovini
infettati da brucellosi non e', da almeno due anni, superiore a 0,2 e
se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 
      1) e' debitamente identificato; 
      2) proviene da un allevamento bovino  di  questo  Stato  membro
ufficialmente indenne da brucellosi; 
      3) in occasione del suo trasporto non e'  entrato  in  contatto
con  bovini  non  provenienti  da  allevamenti  bovini  ufficialmente
indenni; 
     ii) l'attestato previsto al punto i) puo' non  essere  richiesto
nello Stato membro in cui da quattro anni almeno: 
      - il 99,8% almeno  degli  allevamenti  bovini  e'  riconosciuto
ufficialmente indenne da brucellosi e in cui: 
      - gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano
sotto controllo ufficiale, ed e' vietato il trasferimento dei  bovini
da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati  direttamente
al macello sotto controllo ufficiale. 
   1-  bis.  E'  parimenti  considerato  ufficialmente   indenne   da
brucellosi un allevamento bovino: 
    - che si trova in uno Stato membro in cui alla data del 1 gennaio
1979 non e' stato ufficialmente constatato alcun caso  di  brucellosi
bovina da almeno dieci anni; 
    - che ha  soddisfatto  in  questo  periodo  le  disposizioni  del
paragrafo 1, tranne, se tutti  gli  allevamenti  bovini  dello  Stato
membro in questione sono stati sottoposti periodicamente a  esami  di
controllo ufficali durante lo stesso  periodo,  quelle  di  cui  alla
lettera c). 
   2. Un allevamento bovino  e'  considerato  indenne  da  brucellosi
quando: 
     a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi; 
     b) tutte le femmine della specie bovina, o una  parte  di  esse,
sono state vaccinate: 
     - entro i primi sei mesi di eta', con vaccino vivo Buck19 o  con
altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'art. 12; 
     - entro i primi quindici mesi di eta', con  vaccino  ucciso  con
adiuvante 45/20, controllato e riconosciuto ufficialmente; 
     c) tutti i bovini soddisfano le condizioni  indicate  nel  punto
1), lettere b) e c), rimenendo inteso che i bovini di eta'  inferiore
a trenta mesi, vaccinati con vaccino vivo Buck19, possono  presentare
un tasso brucellare pari  o  superiore  a  30  unita'  internazionali
agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 unita'  internazionali
agglutinanti per millilitro, sempreche' presentino, alla reazione  di
fissazione del complemento: 
     - un tasso inferiore a 30 unita' CEE, se si  tratta  di  femmine
vaccinate da almeno dodici mesi; 
     - un tasso inferiore a 20 unita' CEE in tutti gli altri casi. 
   Le prove di sieroagglutinazione di cui al punto 1)  c)  i),  primo
trattino, possono essere sostituite da prove all'antigene di brucella
tamponato effettuate conformemente  alle  disposizioni  dell'allegato
C),  lettera  D,  o  da  prove  di   microagglutinazione   effettuate
conformemente alle disposizioni dell'allegato C, lettera G; 
     d) non e' stato introdotto nessun bovino senza un attestato  del
veterinario ufficiale con cui si certifichi  che  l'animale  risponde
alle condizioni previste al numero 1, lettera  d),  oppure  che  esso
proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi  e,  in
questo caso, se e' di eta' superiore a dodici mesi, ha presentato nei
trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, secondo  le
disposizioni dell'allegato C), un tasso  brucellare  inferiore  a  30
u.i.  agglutinanti  per  millilitro  e  una  reazione   negativa   di
fissazione del complemento. Tuttavia, un bovino vaccinato con vaccino
vivo 19 e, di eta' inferiore a trenta mesi puo' presentare  un  tasso
brucellare  uguale  o  superiore  a  trenta  u.i.  agglutinanti   per
millilitro ma  inferiore  a  80  u.i.  agglutinanti  per  millilitro,
purche' alla reazione di fissazione del complemento presenti: 
     - un tasso inferiore a 30  unita'  CEE,  se  si  tratta  di  una
femmina vaccinata da meno di dodici mesi; 
     - un tasso inferiore a 20 unita' CEE  dopo  il  dodicesimo  mese
successivo alla vaccinazione. 
   3.  Un  allevamento  bovino  indenne  da  brucellosi  puo'  essere
qualificato allevamento bovino ufficialmente  indenne  da  brucellosi
dopo un termine minimo di tre anni se: 
     a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la  brucellosi
da meno di tre anni; 
     b)  durante  questi  tre  anni  sono  state   rispettate   senza
interruzione le condizioni di cui al numero 2, lettera c); 
     c) al termine del terzo anno gli animali di piu' di dodici  mesi
hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti
per millilitro alla siero-agglutinazione  ed  una  reazione  negativa
alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le
disposizioni dell'allegato C). 
   4. In un allevamento bovino ufficialmente riconosciuto indenne  da
brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti  da  un
allevamento indenne da brucellosi quando: 
    - al momento della loro  introduzione  hanno  un'eta'  di  almeno
diciotto mesi; 
    - nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi,  la
vaccinazione e' stata effettuata da oltre un anno; 
    - entro i trenta  giorni  che  precedono  la  loro  introduzione,
conformemente alle disposizioni dell'allegato C), hanno presentato un
tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti  per  millilitro  e
una reazione negativa alla fissazione del complemento. 
   Se un bovino e' introdotto, conformemente al primo  comma,  in  un
allevamento  ufficialmente  riconosciuto   indenne   da   brucellosi,
quest'ultimo, ai fini degli scambi  intracomunitari,  e'  considerato
indenne da brucellosi per un periodo di due anni  a  decorrere  dalla
data di introduzione dell'animale. 
   5. Se in un allevamento ufficialmente  indenne  da  brucellosi  si
constata un sospetto di brucellosi  presso  uno  o  piu'  bovini,  la
qualifica di questo allevamento puo' essere provvisoriamente  sospesa
piuttosto  che  ritirata,  purche'  l'animale  o  gli  animali  siano
immediatamente eliminati o isolati. 
   La sospensione provvisoria puo' essere tolta  qualora  due  siero-
agglutinazioni, praticate secondo le  disposizioni  dell'allegato  C)
con intervalli da sei ad otto settimane su tutti gli  animali  d'eta'
superiore  a  dodici  mesi,  diano  un  tasso  inferiore  a  30  u.i.
agglutinanti per millilitro. 
   Gli  animali  possono  essere  reintrodotti  nell'allevamento  se,
nell'intervallo  dalle  sei   alle   otto   settimane,   due   siero-
agglutinazioni hanno dato un tasso inferiore a 30  u.i.  agglutinanti
per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato  risultato
negativo.  Tali  prove  sono  praticate   secondo   le   disposizioni
dell'allegato C. 
   Le disposizioni  di  cui  sopra  sono  applicabili  altresi'  agli
allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia
e' constatato presso uno o piu'  bovini  d'eta'  superiore  a  trenta
mesi. 
   6.  Le  disposizioni  di  cui   sopra,   relative   agli   animali
appartenenti ad un allevamento indenne da  brucellosi,  si  applicano
anche agli animali che sono stati vaccinati ad un'eta' compresa fra i
cinque e gli  otto  mesi  prima  della  data  di  applicazione  delle
disposizioni della presente direttiva in ciascuno degli Stati membri. 
   7. Le prove di cui ai paragrafi da 1 a 6 non  sono  richieste  per
gli animali maschi castrati in eta' inferiore a quattro mesi.