ALLEGATO F (3) (5) (6) MODELLO I Certificato sanitario (1) per gli scambi tra gli Stati membri della CEE - Bovini da allevamento o da produzione - N. ............. Paese speditore: .................................................. Ministero competente: .............................................. Servizio territoriale competente: .................................. I. Numero di animali: .............................................. II. Identificazione degli animali. +--------+----------------+---------+------+-----------------------+ | Numero | Vacca, toro, | Razza | Eta'|Contrassegni ufficiali,| | degli | bue, giovenca, | | |altri contrassegni | | animali| vitello | | |o dati segnaletici | | | | | |(indicare | | | | | |numero e posto) | +--------+----------------+---------+------+-----------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------+----------------+---------+------+-----------------------+ III. Provenienza degli animali. Gli animali hanno soggiornato almeno 3 mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore. IV. Destinazione degli animali. Gli animali saranno spediti: da ............................................................ (Luogo di spedizione) a ............................................................ (Paese e luogo di destinazione) a mezzo di (2): ferrovia (3), autocarro (3), aereo (3), nave (3). Nome e indirizzo dello speditore: .............................. .................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: .............................. .................................................................... V. Informazioni sanitarie. Il sottoscritto certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti certificazioni: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia; b) ( 4 )- sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno quindici giorni e non piu' di 4 mesi ( 5 ) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (2 ); - sono stati rivaccinati contro i tipi A, O e C del virus aftoso negli ultimi dodici mesi (5) con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (2); - non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (2); c) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi. Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni (5) e' stato negativo (2) (7); d) - provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi (2 ); - provengono da un allevamento bovino indenne da brucellosi (2); - non provengono ne' da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ne' da un allevamento bovino indenne da brucellosi (2) (10). La sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni (5), ha rivelato un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro (2) (8). e) - sono stati mantenuti negli ultimi dodici mesi (5) o sedi eta' inferiore a dodici mesi, dalla nascita, in un allevamento in cui, nel corso degli ultimi tre anni (5), ha conoscenza del sottoscritto e secondo le assicurazioni date dal proprietario, non e' stato accertato alcun caso di leucosi bovina enzootica (2) (12); - provengono da un allevamento in cui nulla ha consentito di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica (2); - alla data dell'esame, tutti i bovini dell'allevamento di eta' superiore a ventiquattro mesi sono stati sottoposti (2) (12) nel corso degli ultimi 12 mesi (5) con risultato negativo, ad un esame sierologico (10); - hanno reagito negativamente (2) (9) (11) entro il termine prescritto di trenta giorni (5) ad esame sierologico (10) per la ricerca della leucosi bovina enzootica; - sono stati destinati all'ingrasso (2); f) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi - la seconda analisi (2) - del latte praticata nel termine prescritto di trenta giorni (5) non ha rivelato ne' uno stato infiammatorio caratteristico, ne' germi patogeni specifici, ne' inoltre - nel caso di una seconda analisi - la presenza di antibiotici (2) (8); g) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose; h) negli ultimi trenta giorni (5) hanno soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non e' stata constatata ufficialmente, durante detto periodo, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari. L'azienda e' inoltre situata al centro di una zona indenne da epizoozia e, secondo costatazioni ufficiali, e' risultata essere indenne, negli ultimi tre mesi (5), da afta epizootica e da brucellosi bovina; i) essi sono stati acquistati: - presso un'azienda (2), - su un mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro.............................. (2); (Designazione del mercato) j) sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (2 ) - per un luogo di raccolta: - dall'azienda (2); - dall'azienda al mercato e da questo (2) sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato. Il luogo esatto in cui avviene il carico e' situato al centro di una zona indenne da epizoozia. VI. Il consenso necessario per quanto riguarda: - il punto V, lettera b), secondo termine dell'alternativa (2), - il punto V, lettera b), terzo termine dell'alternativa (2), - il punto V, lettera d), secondo termine dell'alternativa (2), - il punto V, lettera d), terzo termine dell'alternativa (2), e' stato dato dal: - Paese destinatario (2), - Paese destinatario e da quelli di transito (2). VII. La validita' del presente certificato e' di dieci giorni a decorrere dalla data di carico Fatto a .............................., addi' .................... (Giorno del carico) Timbro (Firma) ........................................................ Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario (1) (1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. (2) Cancellare l'indicazione se essa e' inutile o in caso di deroga. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. (4) In Belgio "Inspecteur veterinaire" oppure "Inspecteur Dierenarts"; in Francia "Directeur des services veterinaires du departement"; in Germania "Beamteter Ticrarzt"; in Italia "Veterinario provinciale"; nel Lussemburgo "Inspecteur veterinaire"; nei Paesi Bassi: "Inspecteur districtshoofd"; in Danimarca: "Autoriseret Dyrlaged"; in Irlanda "Veterinary Inspector"; nel Regno Unito "Veterinary Inspector"; in Spagna: "Inspector veterinario; in Portogallo: " Inspector Veterinario"; in Grecia: (Dicitura in lingua greca) (5) Il termine e' riferito al giorno del carico. (6) L'indicazione e' necessaria solo per i bovini di eta' superiore a quattro mesi. (7) L'indicazione e' necessaria solo per i bovini di eta' superiore a sei settimane. (8) L'indicazione e' necessaria solo per i bovini di eta' superiore a dodici mesi, salvo che non si tratti di bovini di cui alla nota (10). (9) L'indicazione e' necessaria solo per le vacche lattifere. (10) Questa deroga e' possibile solo per i bovini di eta' inferiore a trenta mesi, alla condizione che sul corpo di tali animali sia marcato un contrassegno speciale e che essi siano sorvegliati in modo speciale nel Paese destinatario. (11) Questa eccezione e' consentita solo per gli animali maschi di eta' inferiore a trenta mesi destinati all'ingrasso, sempreche' tali animali rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel Paese di destinazione. (12) L'esame sierologico e' stato effettuato conformemente all'allegato G della direttiva 64/422/CEE. MODELLO II Certificato sanitario (1 ) per gli scambi tra gli Stati membri della CEE - Bovini da macello (2) - N. .................. Paese speditore: .................................................. Ministero competente: .............................................. Servizio territoriale competente: .................................. I. Numero di animali: .............................................. II. Identificazione degli animali. +--------------------+----------------+----------------------------+ |Numero | Vacca, toro, | Contrassegni ufficiali, | | degli | bue, giovenca, | altri contrassegni o dati | | animali | vitello | segnaletici (indicare | | | | numero e posto) | +--------------------+----------------+----------------------------+ | | | | | | | | | | | | +--------------------+----------------+----------------------------+ III. Provenienza degli animali. Gli animali hanno soggiornato almeno 3 mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore. IV. Destinazione degli animali. Gli animali saranno spediti: da ............................................................ (Luogo di spedizione) a ............................................................ (Paese e luogo di destinazione) a mezzo di (3): ferrovia (4), autocarro (4), aereo (4), nave (4). Nome e indirizzo dello speditore: .............................. .................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: .............................. .................................................................... V. Informazioni sanitarie. Il sottoscritto certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia; b) (6) - sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno quindici giorni e non piu' (7) di dodici mesi; quattro mesi, contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3); - non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (3); c) (6) - provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi (3 ); - non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermorubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni (7) e' risultata negativa (3); d) (6) - provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi o da un allevamento bovino indenne da brucellosi (3); - non provengono ne' da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, ne' da un allevamento bovino indenne da brucellosi; la sieroagglunitazione, praticata nel termine prescritto di trenta giorni (7), ha rivelato un tasso brucellare: - inferiore a 30 Ul/ml (3), - di 30 Ul/ml o piu' (3); e) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose; f) non provengono ne' da un'azienda ne' da una zona situata nel territorio dello Stato membro speditore che, per la specie bovina, sono oggetto di misure di divieto per motivi di polizia sanitaria ai sensi della direttiva del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle spe- cie bovina e suina; g) sono stati acquistati: - in un'azienda (3); - su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro............ (3); h) sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (3 ) - per un luogo di raccolta: - dall'azienda (3); - dall'azienda al mercato e da questo (3), sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato. Il luogo esatto in cui avviene il carico e' situato al centro di una zona indenne da epizoozia. VI. (6) Se del caso, l'accordo necessario concernente: - il punto V, lettera b), secondo trattino (3); - il punto V, lettera d) (tasso brucellare di 30 Ul/ml o piu') (3), e' stato dato dal - Paese destinatario (3), - Paese destinatario e Paesi di transito (3). VII. La validita' del presente certificato e' di dieci giorni a decorrere dalla data di carico Fatto a................................., addi'................... (Giorno del carico) Timbro ....................................................... (Firma) Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario (1) (1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. (2) Bovini da macello: bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato. (3) Cancellare l'indicazione se essa e' inutile o in caso di deroga. (4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. (5) In Belgio "Inspecteur ve'te'rinaire" oppure "Inspecteur Dierenarts"; in Francia "Directeur des services ve'te'rinaires du de'partement"; in Germania "Deamteter Tierarzt"; in Italia "Veterinario provinciale"; nel Lussemburgo "Inspecteur ve'te'rinaire"; nei Paesi Bassi: "Inspecteur districtshoold"; in Danimarca: "Autoriseret Dyrlaged"; in Irlanda "Veterinary Inspector"; nel Regno Unito "Veterinary Inspector"; in Grecia: O Pro/'sta'menow th(Paragrafo)w Kthniatrikhw(Paragrafo) (Esponenziale)Yphres/'aw toy(Paragrafo) shme/'oy ejo'doy"; in Spagna: "Inspector Veterinario"; in Portogallo: "Inspector veterina'rio". (6) Per i vitelli di eta' inferiore a quattro mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V, lettere b), c) e d), del precedente certificato. (7) Il termine si riferisce al giorno del carico. MODELLO III Certificato sanitario (1) per gli scambi tra gli Stati membri della CEE - Suini da allevamento o da produzione - N. ............. Paese speditore: .................................................. Ministero competente: .............................................. Servizio territoriale competente: .................................. I. Numero di animali: .............................................. II. Identificazione degli animali. +--------+---------------+-------+-------+-------------------------+ | Numero | Vacca, toro, | Razza| Eta' | Contrassegni ufficiali,| | degli | bue, giovenca,| | |altri contrassegni o dati| | animali| vitello | | | segnaletici (indicare | | | | | | numero e posto) | +--------+---------------+-------+-------+-------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------+---------------+-------+-------+-------------------------+ III. Provenienza degli animali. Gli animali hanno soggiornato almeno 3 mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore. IV. Destinazione degli animali. Gli animali saranno spediti: da ............................................................ (Luogo di spedizione) a ............................................................ (Paese e luogo di destinazione) a mezzo di (2): ferrovia (3), autocarro (3), aereo (3), nave (3). Nome e indirizzo dello speditore: .............................. .................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: .............................. .................................................................... V. Informazioni sanitarie. Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia; b) provengono da un allevamento suino indenne da brucellosi: - nel termine prescritto di trenta giorni (5) hanno rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 Ul/ml alla siero-agglutinazione e una reazione negativa alla fissazione del complemento (2) e (6); c) provengono: - da un'azienda ufficialmente indenne da peste suina (2); - da un'azienda indenne da peste suina (2); e i) non sono stati vaccinati contro la peste suina (2); ii) sono stati vaccinati contro la peste suina; un'autorizzazione del Paese destinatario e' stata all'uopo concessa (2). d) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose; e) negli ultimi trenta giorni (5 ) hanno soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore nella quale, durante detto periodo, non e' stata constatata ufficialmente, nessuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari. Detta azienda, inoltre, e' situata al centro di una zona esente da epizoozia, e, secondo costatazioni ufficiali, e' risultata essere indenne, negli ultimi tre mesi (5), da afta epizootica, da malattia vescicolosa dei suini da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen); f) sono stati acquistati: - presso un'azienda (2), - su un mercato di animali da allevamento o da produzione ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro........................ (2); Designazione del mercato) g) sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (2 ) - per un luogo di raccolta: - dall'azienda (2); - dall'azienda al mercato e dal mercato (2) sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato. Il luogo esatto del carico e' situato al centro di zona indenne da epizoozia. VII. La validita' del presente certificato e' di dieci giorni a decorrere dalla data di carico Fatto a................................. , addi'.................. (Giorno del carico) Timbro ....................................................... (Firma) Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario (1) (1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. (2) Cancellare l'indicazione se essa e' inutile o in caso di deroga. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. (4) In Belgio "Inspecteur veterinaire" oppure "Inspecteur Dierenarts"; in Francia "Directeur des services veterinaires du departement"; in Germania "Deamteter Terarzt"; in Italia "Veterinario provinciale"; nel Lussemburgo "Inspecteur veterinaire"; nei Paesi Bassi: "Inspecteur districtshoold"; in Danimarca: "Autoriseret Dyrlaged"; in Irlanda "Veterinary Inspector"; nel Regno Unito "Veterinary Inspector"; in Spagna: "Inspector veterinario; in Portogallo: Inspector Veterinario"; in Grecia: (Dicitura in lingua greca)". (5) Il termine si riferisce al giorno del carico. (6) La siero-agglutinazione e la reazione alla fissazione del complemento sono praticate soltanto per i suini di peso superi 25 chilogrammi. MODELLO IV Certificato sanitario (1 ) per gli scambi tra gli Stati membri della CEE - Suini da macello (2) - N. .................. Paese speditore: .................................................. Ministero competente: .............................................. Servizio territoriale competente: .................................. I. Numero di animali: .............................................. II. Identificazione degli animali. +--------------------+----------------+---------------------------+ | Numero | Suini o , | Contrassegni ufficiali,| | degli | suinetti | altri contrassegni o dati| | animali | | segnaletici (indicare | | | | numero e posto) | +--------------------+----------------+---------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------------------+----------------+---------------------------+ III. Provenienza degli animali. Gli animali hanno soggiornato almeno 3 mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore. IV. Destinazione degli animali. Gli animali saranno spediti: da ............................................................ (Luogo di spedizione) a ............................................................ (Paese e luogo di destinazione) a mezzo di (3): ferrovia (4), autocarro (4), aereo (4), nave (4). Nome e indirizzo dello speditore: .............................. .................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: .............................. .................................................................... V. Informazioni sanitarie. Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni: a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia; b) non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini; c) non provengono ne' da un'azienda ne' da una zona situata nel territorio dello Stato membro speditore che, per la specie suina, sono oggetto di misure di divieto per motivi di polizia sanitaria ai sensi della direttiva del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle spe- cie bovina e suina; d) sono stati acquistati: - in un'azienda (3), - su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro...................(3); (Designazione del mercato e) sono stati trasportati direttamente passando - senza passare (3) - per un luogo di raccolta: - dall'azienda (3); - dall'azienda al mercato e dal mercato (3), al luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato. Il luogo esatto in cui avviene il carico e' situato al centro di una zona indenne da epizoozia. VII. La validita' del presente certificato e' di dieci giorni a decorrere dalla data di carico Fatto a................................. , addi'.................. (Giorno del carico) Timbro ....................................................... (Firma) Nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario (1) (1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed avente lo stesso destinatario. (2) Suini da macello: suini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato. (3) Cancellare l'indicazione se e' inutile o in caso di deroga. (4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. (5) In Belgio "Inspecteur veterinaire" oppure "Inspecteur Dierenarts"; in Francia "Directeur des services veterinaires du departement"; in Germania "Deamteter Tierarzt"; in Italia "Veterinario provinciale"; nel Lussemburgo "Inspecteur veterinaire"; nei Paesi Bassi: "Inspecteur districtshoold"; in Danimarca: "Autoriseret Dyrlaged"; in Irlanda "Veterinary Inspector"; nel Regno Unito "Veterinary Inspector"; in Spagna: "Inspector Veterinario"; in Portogallo: "Inspector veterinario"; in Grecia: (Dicitura in lingua greca)".