(Allegato G)
                             ALLEGATO G 
 
                             Capitolo I 
 
ALLEVAMENTI, STATI MEMBRI O REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA 
ENZOOTICA 
A. Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica. 
   1) Un allevamento nel quale: 
    i) nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato  constatato,
clinicamente   oppure   come   risultato   degli   esami   effettuati
conformemente al capitolo II, ne' confermato nel corso degli ultimi 
due anni; e 
    ii) tutti gli animali di  eta'  superiore  ai  ventiquattro  mesi
abbiano, nel corso dei precedenti dodici mesi, reagito  negativamente
a due esami praticati conformemente al presente allegato ad un 
intervallo di almeno quattro mesi; e 
    iii) al termine degli esami di cui al sottopunto ii), si  trovino
unicamente gli animali nati in detto allevamento o che provengano  da
un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica; e nel quale, dopo
la sua qualifica, gli animali di piu' di  ventiquattro  mesi  abbiano
continuato a reagire  negativamente  ad  uno  degli  esami  praticati
conformemente al capitolo II ad  un  intervallo  di  tre  anni  e  le
condizioni  previste  ai  punti  i)  e  iii)  continuino  ad   essere
soddisfatte. 
   2) Un allevamento situato in uno Stato membro  o  in  una  regione
indenne da leucosi bovina enzootica. 
 B. Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica. 
   Uno Stato membro o una regione ai sensi dell'art. 2,  lettera  o),
di tale Stato membro: 
    1) nel quale o nella quale: 
      a) almeno il 99,8% degli allevamenti bovini siano indenni da 
leucosi bovina enzootica ai sensi della lettera s), oppure 
      b) da un lato, durante gli ultimi  cinque  anni  precedenti  la
data di notifica della presente direttiva o durante  gli  ultimi  tre
anni successivi a tale data, non sia stato notificato ne'  confermato
in alcun modo un caso di leucosi bovina enzootica e, dall'altro,  nel
corso degli ultimi due anni, 
      i) i controlli estemporanei praticati in  tutto  il  territorio
conformemente al capitolo II, effettuati per un periodo di  due  anni
su tutti gli animali di eta' superiore ai ventiquattro mesi in almeno 
il 10% degli allevamenti abbiano dato risultati negativi; e 
      ii) tutti gli animali di eta' superiore  ai  ventiquattro  mesi
abbiano reagito negativamente almeno una volta ad uno degli esami  di
cui al capitolo II; 
    2) nel quale o nella quale, dopo aver soddisfatto  le  condizioni
di cui al punto 1): 
     i) ogni anno, un campione a caso con un tasso  di  certezza  del
99% abbia dimostrato che meno dello 0,2% degli allevamenti era  stato
infettato, oppure almeno il 20% di bovini di eta'  superiore  ai  due
anni abbia reagito negativamente ad uno degli esami praticati in 
conformita' del capitolo II, e 
     ii) siano sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto A 1). 
C. Sospensione della qualifica di indennita' dopo  l'insorgere  della
leucosi. 
   1. Se in un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica un 
animale ha reagito positivamente ad uno degli esami di cui al punto 
    ii) viene sospesa la qualifica di tale allevamento fino a  quando
non vengano adottate le seguenti misure: 
     i) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di una
vacca,  l'eventuale  vitello  debbono  abbandonare  l'allevamento  ed
essere macellati sotto il controllo delle autorita' veterinarie; 
     ii) gli altri animali debbono  essere  sottoposti  ad  un  esame
sierologico  individuale,  che  deve  dare  un  risultato   negativo,
effettuato  conformemente  al  capitolo  II  almeno  tre  mesi   dopo
l'eliminazione  dell'animale   positivo   e   della   sua   eventuale
discendenza; 
     iii)  un'indagine  epidemiologica  deve  essere  svolta  e   gli
allevamenti  epidemiologicamente  collegati  all'allevamento  infetto
debbono essere sottoposti alle misure di cui al punto ii). 
   Tuttavia,  l'autorita'  competente  puo'  concedere   una   deroga
all'obbligo della macellazione del  vitello  di  una  vacca  infetta,
qualora il vitello sia stato separato dalla madre dopo il  parto.  In
questo caso il vitello e' sottoposto ai requisiti di cui al punto  2)
ii). 
   2) Se piu' di un animale di  un  allevamento  indenne  da  leucosi
bovina enzootica ha reagito positivamente, viene sospesa la qualifica
di tale allevamento fino a quando non vengano  adottate  le  seguenti
misure: 
    i) gli animali infetti e, se si tratta di vacche infette -  salvo
deroga concessa dall'autorita' competente a norma del punto 1)  iii),
secondo  comma  -,  i  loro  eventuali  vitelli  devono   abbandonare
l'allevamento ed essere macellati sotto il controllo delle  autorita'
veterinarie; 
    ii) gli altri animali - compresi eventualmente  i  vitelli  degli
animali infetti - di  eta'  inferiore  a  sei  mesi  debbono,  previa
identificazione,  restare  nell'azienda  fino  a  quando  non   siano
soddisfatte le condizioni relative agli esami di cui al  punto  A  1)
ii); 
    iii) l'allevamento deve restare sotto controllo ufficiale fino  a
quando non siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui ai punti
A 1) ii) e iii); 
    iv)  d'evessere  effettuata  un'indagine  epidemiologica  e   gli
allevamenti  epidemiologicamente  collegati  all'allevamento  infetto
debbono essere sottoposti alle misure di cui al punto A 1) ii). 
    3)  Se  la  leucosi  bovina  enzootica  e'  stata  constatata   e
confermata su piu' dello 0,2% degli allevamenti della regione o dello
Stato membro, viene sospesa la loro qualifica e, oltre alle misure di
cui al punto 1) o 2), il 20% degli altri allevamenti della regione  o
dello Stato membro deve essere soggetto ad uno degli esami di cui  al
capitolo II, entro i termini fissati al punto A 1) ii). 
   La qualifica viene ripristinata in caso di risultato  negativo  di
tali esami. 
 
                             Capitolo II 
         ESAMI PER LA RICERCA DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA 
 
   La ricerca della leucosi bovina enzootica e'  effettuata  mediante
un'esame di immunodiffusione come descritto nelle lettere  A  e  B  o
meidante un saggio  di  immunoassorbimento  anzimatico  (ELISA)  come
descritto nella lettera C. 
   L'esame  di  immunodiffusione  e'   effettuato   solo   in   esami
individuali. 
   In caso di contestazione debitamente motivata del risultato  degli
esami, si effettua un controllo complementare mediante  un  esame  di
immunodiffusione. 
A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar. 
   1.  L'antigene   da   impiegare   nella   prova   deve   contenere
glicoproteine del virus della leucosi bovina. Esso va  standardizzato
rispetto  a  un  siero  di  riferimento  (siero  E  1)  fornito   dal
laboratorio sierologico veterinario statale danese di Copenaghen. 
   2. La responsabilita' della standardizzazione  degli  antigeni  di
laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento  (siero  E
1) fornito  dal  laboratorio  sierologico  veterinario  di  Stato  di
Copenaghen e' affidata ai seguenti istituti: 
     a)  Germania:  Bundesforschungsanstaltfur  Viruskrankheiten  der
Tiere - Tubingen; 
     b)  Belgio:  Institut  national  de   recherches   veterinaires,
Bruxelles; 
     c) Francia: Laboratoire national des medicamentes  veterinaires,
Fouge'res; 
     d) Granducato di Lussemburgo; 
     e) Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale, Perugia; 
     f) Paesi Bassi: Centraal  Diergeneeskundig  Instituut,  Afdeling
Rotterdam; 
     g) Danimarca: Statens Veterinare Serumlaboratorium, Kobenhavn; 
     h) Irlanda: Veterinary Research Laboratory, Abborstown, Dublin; 
     i) Regno Unito; 
     1) Gran Bretagna: The Central Veterinary Laboratory,  Weybridge,
England; 
     2)  Irlanda  del  Nord:  The  Veterinary  Research   Laboratory,
Stormont, Belfast; 
     j) Spagna: Subdireccion general de sanidad  animal.  Laboratorio
de sanidad i produce animal Algete (Madrid). 
     k) Portogallo: Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria,
Lisboa. 
   3. Gli antigeni standard di laboratorio devono  essere  presentati
almeno una volta all'anno ai laboratori di riferimento  CEE  elencati
al paragrafo 2  per  essere  esaminati  in  rapporto  al  siero  CEE.
Indipendentemente da detta standardizzazione, l'antigene in uso  puo'
essere standardizzato secondo la tecnica descritta alla lettera B. 
   4. I reattivi da impiegare sono i seguenti: 
     a) antigene: esso dovra' contenere le  glicoproteine  specifiche
del virus della leucosi bovina enzootica standardizzato  rispetto  al
siero ufficiale CEE; 
     b) siero in esame; 
     c) siero di controllo riconosciuto positivo; 
     d) gel di agar 
        0,8% di agar 
      8,5 di NaCl 
      tampone Tris 0,05 M a pH 7,2; 
versare 15 ml di questo terreno in una scatola Petri del diametro  di
85 mm, in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm. 
   5. Nell'agar sul fondo  della  scatola  ricavare  sette  pozzetti,
esenti da umidita' e distribuiti come segue: un pozzetto centrale e 6
pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso; diametro  del  pozzetto
centrale: 4 mm, diametro dei pozzetti periferici: 6 mm, distanza  fra
il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm. 
   6. Riempire  il  pozzetto  centrale  con  l'antigene  standard,  i
pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) con un siero  riconosciuto
come positivo e i pozzetti 2, 3, 5 e 6  con  i  sieri  in  esame.  Il
riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   7. Le quantita' di reattivi da impiegare sono dunque le seguenti: 
    antigene: 32 microlitri, 
    siero di controllo: 73 microlitri, 
    sieri in esame: 73 microlitri. 
   8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20-27 C), in 
atmosfera confinata ed umida. 
   9. La lettura puo' essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma  non  e'
possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore. 
     a) Il siero in esame e' positivo se forma una linea specifica di
precipitine con l'antigine del virus della LBE e una  linea  completa
di identita' con il siero di riferimento; 
     b) il siero  in  esame  e'  negativo  se  non  forma  una  linea
specifica di precipitazione con l'antigene della LBE e se non provoca
l'incurvamento della linea del siero di riferimento; 
     c) la reazione e' considerata non conclusiva: 
     i) se la  linea  del  siero  di  riferimento  si  incurva  verso
l'antigene della LBE senza formare con l'antigene una linea di 
precipitine visibile, ovvero 
     ii) se non puo' essere, interpretata come negativa  o  positiva.
Quando la reazione non e' conclusiva, la prova puo' essere ripetuta e
puo' essere impiegato siero concentrato. 
B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene. 
Soluzioni e materiali necessari: 
   1. 40 ml di agarosio all'1,6% in tampone Tris/HC1 0,05m a pH  7,2,
contenente l'8,5% di NaCl; 
   2. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle
sole glicoproteine del virus della leucosi bovina,  diluito  1:10  in
tampone Tris/HCl 0,05m a pH 7,2 contenente l'8,5% di NaCl; 
   3. 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle
sole glicoproteine del virus della leucosi  bovina,  diluito  1:5  in
tampone Tris/HCl 0,05m a pH 7,2 contenente l'8,5% di NaCl; 
   4. 4 scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm; 
   5. un punzone del diametro di 4-6 mm; 
   6. antigene di riferimento; 
   7. antigene da standardizzare; 
   8. bagnomaria (56 C). 
   Modo da operare: 
   Sciogliere l'agarosio (1,6%) nel tampone Tris/HCI, riscaldando 
cautamente a 100 C. Mettere in bagnomaria a 56 C per circa 1 ora. 
    Porre in bagnomaria a 56 C anche le deluizioni di siero della 
leucosi bovina. 
   Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56 C con 15 ml di 
siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare  due
porzioni da 15 ml della miscela in due  scatole  Petri.  Ripetere  il
procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5. 
   Quando l'agarosio si e' solidificato, praticare i pozzetti secondo
il seguente schema: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Aggiunta di antigene 
I. Scatole Petri 1 e 3: 
   pozzetto A - antigene di riferimento non diluito, 
   pozzetto B - antigene di riferimento, diluito 1:2, 
   pozzetto C + E - antigene di riferimento, 
   pozzetto D - antigene da controllare, non diluito. 
II. Scatole Petri 2 e 4: 
   pozzetto A - antigene in esame, non diluito, 
   pozzetto B - antigene in esame, diluito 1:2, 
   pozzetto C - antigene in esame, diluito 1:4, 
   pozzetto D - antigene in esame, diluito 1:8. 
 Istruzioni complementari 
   1. Per realizzare una precipitazione  ottimale,  l'esperimento  va
effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10). 
   2. Se il diametro di precipitazione e' troppo piccolo  ad  ambedue
le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito. 
   3. Se la precipitazione per ambedue le diluizioni e' indistinta  e
il diametro e' troppo grande, per il siero va scelta  una  diluizione
inferiore. 
   4. La concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello  0,8%;
quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5% e del 10%. 
   5. Riportare i diametri  misurati  sull'accluso  sistema  di  assi
coordinati. La diluzione di lavoro deve corrispondere alla  diluzione
dell'antigene sotto prova che ha lo stesso diametro dell'antigene  di
riferimento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                             Diluizioni dell'antigene 
 C. Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA)  per  la  ricerca
della leucosi bovina enzootica. 
   1. Per procedere al saggio ELISA occorrono  le  attrezzature  e  i
reattivi qui indicati: 
     a) micropiastre, cuvette o qualsiasi  altro  recipiente  per  la
fase solida; 
     b) l'antigene e' fissato sulla fase solida con o senza l'ausilio
di anticorpi leganti policlonali o monoclonali. Se la fase solida  e'
rivestita direttamente dall'antigene, tutti i campioni in  esame  che
presentano  reazione  positiva  devono  essere  riesaminati   facendo
riferimento  all'antigene  di   controllo.   Nel   caso   dell'E.B.L.
l'antigene di controllo  dovrebbe  essere  identico  all'antigene  in
questione, fatta eccezione per gli antigeni del virus  della  leucosi
bovina. Se gli anticorpi leganti sono distribuiti sulla fase  solida,
gli anticorpi non devono reagire ad antigeni diversi  da  quelli  del
virus della leucosi bovina; 
     c) il fluido biologico da esaminare; 
     d) controlli positivi e controlli negativi corrispondenti; 
     e) il coniugato; 
     f) un substrato adatto all'enzima impiegato; 
     g) una soluzione di arresto, se necessario; 
     h) soluzioni per la diluizione dei campioni per la  preparazione
dei reattivi e per il lavaggio; 
     i) un sistema di lettura corrispondente al substrato impiegato. 
   2. Standardizzazione e sensibilita' della prova: 
     a) Per la leucosi bovina enzootica la  sensibilita'  del  saggio
ELISA deve essere di livello tale che il siero  E4  risulti  positivo
quando e' diluito 10 volte (campioni di siero) o 250 volte  (campioni
di latte) piu' della diluizione ottenuta da  singoli  campioni  presi
congiuntamente. 
   Nelle prove in cui i  campioni  (siero  e  latte)  sono  esaminati
individualmente, il siero E4 diluito nella proporzione di 1:10:  (nel
siero negativo) o di 1:250 (nel latte negativo) deve  presentare  una
reazione positiva quando e' esaminato  in  una  diluizione  di  prova
uguale a quella impiegata per  le  prove  individuali.  Gli  istituti
ufficiali indicati nel punto A.2 sono responsabili del  controllo  di
qualita' del metodo ELISA, in particolare per determinare,  per  ogni
lotto di produzione, il numero di campioni da mettere  in  comune  in
funzione del titolo ottenuto per il siero E4. 
   Il siero E4 e' fornito dal laboratorio  veterinario  nazionale  di
Copenaghen. 
     b) Per la brucellosi: 
    1) i campioni di latte sfuso  vengono  classificati  negativi  se
danno una reazione inferiore al 50% di quella data da una  diluizione
1:10.000 del secondo siero standard internazionale  della  brucellosi
diluito in latte negativo; 
    2) i campioni singoli di siero vengono classificati  negativi  se
danno una reazione inferiore al 10% di quella data da una  diluizione
di 1:200 del secondo siero standard internazionale  della  brucellosi
diluito in soluzione salina o qualsiasi altra soluzione  riconosciuta
secondo la procedura  prevista  all'articolo  12  previo  parere  del
Comitato scientifico veterinario. Gli standard ELISA della brucellosi
devono essere quelli specificati nell'allegato C, punti A.1 e A.2 (da
usare alle diluizioni indicate sull'etichetta). 
   3. Condizioni di impiego del saggio ELISA  per  la  ricerca  della
leucosi bovina enzootica e della brucellosi bovina: 
    Il metodo ELISA puo' esser utilizzato su un campione di  latte  o
di siero prelevato dal latte proveniente da un'azienda in cui  almeno
il 30% delle vacche da latte sono in lattazione. 
   In caso di ricorso alla facolta'  precitata  devono  essere  prese
misure per assicurare una corrispondenza tra i  campioi  prelevati  e
gli animali da cui provengono il latte o i sieri esaminati. 
   In  caso  di  risultato  positivo  su  uno  dei   campioni,   sono
applicabili le disposizioni previste nell'allegato  A,  capitolo  II,
punto A1 c) i)  per  quanto  concerne  la  brucellosi  bovina  e  nel
presente all'allegato, capitolo I, punto A1 per  quanto  concerne  la
EBL.