Art. 2.
              Estensione delle operazioni di profilassi
  1.  L'art.  19-  bis  del  decreto  ministeriale  1  giugno  1968,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233
del 13 settembre 1968, cosi' come modificato dall'art. 1 del  decreto
ministeriale 3 agosto 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 277 del 31 ottobre 1970, riguardante l'esonero
degli  allevamenti  di  bovini  tenuti  allo stato brado dai piani di
profilassi, e' abrogato.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 19- bis del D.M.  1  giugno  1968,
          aggiunto  dall'art.  1  del  D.M.  3  agosto  1970,  era il
          seguente:
             "Art. 19- bis. - Negli allevamenti di bovini tenuti allo
          stato brado non si applicano le norme del presente decreto.
             Tuttavia, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23
          gennaio  1968,  n.  33,  puo'  essere  previsto  che   tali
          allevamenti   siano   sottoposti,  tutti  o  in  parte,  ai
          provvedimenti contemplati dal presente decreto, qualora gli
          allevamenti stessi si trovino in  territori  nei  quali  la
          profilassi  e'  resa  obbligatoria  e  sempreche'  cio' sia
          ritenuto necessario per assicurare  la  eleminazione  della
          tubercolosi bovina".