Art. 2. Estensione delle operazioni di profilassi 1. L'art. 19- bis del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 31 ottobre 1970, riguardante l'esonero degli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado dai piani di profilassi, e' abrogato.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 19- bis del D.M. 1 giugno 1968, aggiunto dall'art. 1 del D.M. 3 agosto 1970, era il seguente: "Art. 19- bis. - Negli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado non si applicano le norme del presente decreto. Tuttavia, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' essere previsto che tali allevamenti siano sottoposti, tutti o in parte, ai provvedimenti contemplati dal presente decreto, qualora gli allevamenti stessi si trovino in territori nei quali la profilassi e' resa obbligatoria e sempreche' cio' sia ritenuto necessario per assicurare la eleminazione della tubercolosi bovina".