Art. 3. Sorveglianza ufficiale degli allevamenti 1. All'art. 5 del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, dopo il primo comma va inserito il seguente comma: "1-bis. Nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova tubercolinica, non devono essere spostati dall'allevamento stesso, salvo che per la macellazione d'urgenza, se non dopo la rilevazione dell'esito favorevole della prova stessa".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del D.M. 1 giugno 1968, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5. - I bovini di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla prova tubercolinica intradermica la cui esecuzione e valutazione e' affidata a veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo. 1-bis. Nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova tubercolinica, non devono essere spostati dall'allevamento stesso, salvo che per la macellazione d'urgenza, se non dopo la rilevazione dell'esito favorevole della prova stessa. Il veterinario provinciale puo' disporre, per esigenze particolari e sentito l'ordine dei veterinari della provincia, che tali veterinari operino in gruppi anziche' isolatamente. Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere in qualita' di componente di un gruppo, alla esecuzione e alla valutazione della prova di cui al primo comma del presente articolo, sempreche' non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuita' e la tempestivita' del proprio intervento. Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale. Ai veterinari coadiutori assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, puo' essere affidata la esecuzione e la valutazione degli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonche' ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento. Il Ministro per la sanita' stabilira' le modalita' di preparazione, di distribuzione e di impiego della tubercolina occorrente per la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra".