Art. 3.
              Sorveglianza ufficiale degli allevamenti
  1. All'art. 5 del decreto ministeriale 1 giugno  1968,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 233 del 13
settembre 1968, dopo il primo comma va inserito il seguente comma:
  "1-bis. Nel corso dell'esecuzione  degli  interventi  previsti  dal
presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo
di  Stato,  sottoposti  alla  prova  tubercolinica, non devono essere
spostati dall'allevamento  stesso,  salvo  che  per  la  macellazione
d'urgenza,  se  non  dopo  la rilevazione dell'esito favorevole della
prova stessa".
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 5 del D.M.  1  giugno  1968,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  5. - I bovini di cui all'articolo precedente sono
          sottoposti alla prova  tubercolinica  intradermica  la  cui
          esecuzione  e valutazione e' affidata a veterinari operanti
          sotto il controllo del veterinario provinciale e da  questi
          autorizzati  ove non siano veterinari comunali con funzioni
          di ufficiale governativo.
             1-bis.  Nel  corso  dell'esecuzione   degli   interventi
          previsti  dal  presente  decreto  i  bovini appartenenti ad
          allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova
          tubercolinica, non devono essere spostati  dall'allevamento
          stesso,  salvo  che  per  la macellazione d'urgenza, se non
          dopo  la  rilevazione  dell'esito  favorevole  della  prova
          stessa.
             Il  veterinario  provinciale puo' disporre, per esigenze
          particolari  e  sentito  l'ordine  dei   veterinari   della
          provincia,  che  tali veterinari operino in gruppi anziche'
          isolatamente.
             Al veterinario comunale avente le funzioni di  ufficiale
          governativo  spetta in ogni caso di provvedere da solo o di
          concorrere in qualita' di componente  di  un  gruppo,  alla
          esecuzione  e  alla valutazione della prova di cui al primo
          comma del presente articolo, sempreche' non ne sia impedito
          dai propri  compiti  di  istituto  e  possa  assicurare  la
          continuita' e la tempestivita' del proprio intervento.
             Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione
          di  tutte  le  misure  di  polizia veterinaria attinenti al
          risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto
          ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.
             Ai  veterinari  coadiutori   assunti   dal   veterinario
          provinciale   in  base  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 febbraio 1961, n.  264, puo' essere  affidata
          la   esecuzione   e   la   valutazione  degli  accertamenti
          diagnostici previsti  dal  presente  decreto  nonche'  ogni
          altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione
          dei piani di profilassi e di risanamento.
             Il  Ministro  per  la sanita' stabilira' le modalita' di
          preparazione,  di  distribuzione   e   di   impiego   della
          tubercolina occorrente per la esecuzione degli accertamenti
          diagnostici di cui sopra".