Art. 4.
          Divieti negli allevamenti sottoposti a controllo
                     per la profilassi della TBC
 1. Nell'art.  18,  l'alinea  numero  4,  primo  comma,  del  decreto
ministeriale  1  giugno  1968,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, e' abrogato.
  2. E' abrogato il terzo e penultimo comma dell'art. 18 del  decreto
ministeriale  1  giugno  1968  che  prevede  la deroga al divieto di
introdurre  bovini  non  scortati  da  certificazione  sanitaria   in
allevamenti  sottoposti  ad azione di risanamento nei confronti della
tubercolosi.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 18 del D.M. 1  giugno  1968,  come
          modificato dall'art.6 del D.M. 5 luglio 1979 e dal presente
          decreto, e' il seguente:
             "Art. 18. - Negli allevamenti sottoposti al controllo di
          Stato  per  la  profilassi della tubercolosi bovina nonche'
          nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo  art.
          20 e' vietato:
              1)  l'uso  di  vaccini  e  di  prodotti  terapeutici  o
          profilattici antitubercolari, nonche'  di  qualsiasi  altro
          prodotto  capace  di  alterare  il  risultato  della  prova
          allergica;
              2)  l'esecuzione  di  prove  tubercoliniche,   se   non
          previamente autorizzate dal veterinario provinciale;
              3)  l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte
          e  suoi  derivati  ottenuti  da  bovine  non  ufficialmente
          indenni da tubercolosi, anche se provenienti da caseifici e
          latterie, se non previamente risanati;
              4) (abrogato dal presente decreto);
              5)   l'impiego   di  personale  di  stalla  affetto  da
          tubercolosi;
              6)  introdurre  bovini  non  scortati  da   certificati
          comprovanti  che  gli  animali  provengono  da  allevamenti
          bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e, se  sono  di
          eta'  superiore  a  6  settimane,  che  hanno fornito esito
          negativo  ad  almeno  una  prova  della  tubercolina.  Tali
          certificati,  cosi'  come  quelli comprovanti le condizioni
          sanitarie previste dal  successivo  comma,  debbono  essere
          conservati dal proprietario o dal detentore degli animali i
          quali  sono  tenuti  ad  esibirli,  dietro  richiesta, alle
          autorita' competenti od alle persone da questo  incaricate,
          fino  al  successivo  controllo  ufficiale.  I  bovini  che
          possono essere introdotti negli allevamenti controllati, ai
          sensi del presente comma, non debbono venire  in  contatto,
          durante   lo   spostamento,   con   bovini  provenienti  da
          allevamenti di stato sanitario inferiore.
             A complemento di quanto previsto nel  comma  precedente,
          e'  fatto altresi' obbligo che i bovini da introdurre siano
          scortati da  certificati  attestanti  che  appartengono  ad
          allevamenti sottoposti con esito favorevole al controllo di
          Stato  per  il  risanamento  dalla  brucellosi  ovvero  che
          abbiano subito con  esito  negativo,  da  non  piu'  di  30
          giorni,   gli   opportuni   accertamenti   sierologici  nei
          confronti di detta malattia e sempreche' non provengano  da
          allevamenti     comprendenti    animali    sottoposti    ai
          provvedimenti previsti dall'art.   106 del  regolamento  di
          polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320.  I  certificati
          previsti  dal  presente  comma, cosi' come quelli di cui al
          precedente punto  6),  non  sono  richiesti  qualora  siano
          trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari.
            Ogni   nuova   introduzione  di  capi  negli  allevamenti
          controllati deve essere segnalata al  veterinario  comunale
          entro  otto  giorni  dall'introduzione stessa, da parte del
          proprietario o detentore degli animali".
             Si trascrive il testo delle norme abrogate:
             "Primo comma, n. 4): trasferire animali su  pascoli  nei
          quali  non  sia  assicurata la piu' completa separazione da
          bovini  di  allevamenti  non   riconosciuti   ufficialmente
          indenni".
             "Terzo comma: in deroga a quanto previsto dal precedente
          punto  6),  in  ogni  allevamento  sottoposto  ad azione di
          risanamento nei confronti della tubercolosi, possono essere
          introdotti, con particolari  misure  profilattiche  dettate
          dal  veterinario  provinciale, i vitelli di cui all'art. 16
          del presente decreto  nonche'  i  vitelli  nati  da  bovine
          infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in
          altre sedi, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto".