Art. 4. Divieti negli allevamenti sottoposti a controllo per la profilassi della TBC 1. Nell'art. 18, l'alinea numero 4, primo comma, del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, e' abrogato. 2. E' abrogato il terzo e penultimo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 che prevede la deroga al divieto di introdurre bovini non scortati da certificazione sanitaria in allevamenti sottoposti ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 18 del D.M. 1 giugno 1968, come modificato dall'art.6 del D.M. 5 luglio 1979 e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 18. - Negli allevamenti sottoposti al controllo di Stato per la profilassi della tubercolosi bovina nonche' nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 20 e' vietato: 1) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici o profilattici antitubercolari, nonche' di qualsiasi altro prodotto capace di alterare il risultato della prova allergica; 2) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal veterinario provinciale; 3) l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte e suoi derivati ottenuti da bovine non ufficialmente indenni da tubercolosi, anche se provenienti da caseifici e latterie, se non previamente risanati; 4) (abrogato dal presente decreto); 5) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi; 6) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e, se sono di eta' superiore a 6 settimane, che hanno fornito esito negativo ad almeno una prova della tubercolina. Tali certificati, cosi' come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste dal successivo comma, debbono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorita' competenti od alle persone da questo incaricate, fino al successivo controllo ufficiale. I bovini che possono essere introdotti negli allevamenti controllati, ai sensi del presente comma, non debbono venire in contatto, durante lo spostamento, con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore. A complemento di quanto previsto nel comma precedente, e' fatto altresi' obbligo che i bovini da introdurre siano scortati da certificati attestanti che appartengono ad allevamenti sottoposti con esito favorevole al controllo di Stato per il risanamento dalla brucellosi ovvero che abbiano subito con esito negativo, da non piu' di 30 giorni, gli opportuni accertamenti sierologici nei confronti di detta malattia e sempreche' non provengano da allevamenti comprendenti animali sottoposti ai provvedimenti previsti dall'art. 106 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I certificati previsti dal presente comma, cosi' come quelli di cui al precedente punto 6), non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari. Ogni nuova introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata al veterinario comunale entro otto giorni dall'introduzione stessa, da parte del proprietario o detentore degli animali". Si trascrive il testo delle norme abrogate: "Primo comma, n. 4): trasferire animali su pascoli nei quali non sia assicurata la piu' completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti ufficialmente indenni". "Terzo comma: in deroga a quanto previsto dal precedente punto 6), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi, possono essere introdotti, con particolari misure profilattiche dettate dal veterinario provinciale, i vitelli di cui all'art. 16 del presente decreto nonche' i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto".