Art. 6. Macellazione degli animali infetti da TBC 1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del Servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 1991 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 271
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2 del D.M. 14 giugno 1968 (Norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), come modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.M. 1 marzo 1982 (G.U. n. 147 del 31 maggio 1982) e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2. - La misura dell'indennita' spettante ai proprietari dei bovini e dei bufalini infetti abbattuti dal 1 gennaio 1980, in applicazione dei piani di sradicazione della tubercolosi e brucellosi bovine di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e' stabilita dal veterinario provinciale laddove organo periferico del Ministero della sanita', nonche' delle competenti autorita' sanitarie regionali o dagli uffici cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale, sulla base della tabella allegata al presente decreto. La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario. Le spese relative al trasferimento degli animali alle sedi di macellazione sono a carico degli interessati".