Art. 6.
              Macellazione degli animali infetti da TBC
  1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14  giugno
1968,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modifiche,  e'  sostituito
dal seguente:
  "La  macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei
macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio  o
nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione
del  Servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria locale competente,
qualora   sia   dimostrata   l'impossibilita'   di   procedere   alla
macellazione  nella  provincia di origine del focolaio o per problemi
legati alla commercializzazione delle  carni,  a  condizione  che  in
tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 dicembre 1991
                                            Il Ministro della sanita'
                                                    DE LORENZO
         Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
            GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992
 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 271
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 2 del D.M. 14  giugno  1968  (Norme
          per  la  corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei
          bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33,
          concernente la bonifica sanitaria degli  allevamenti  dalla
          tubercolosi   e  dalla  brucellosi),  come  modificato,  da
          ultimo, dall'art. 2 del D.M. 1 marzo 1982 (G.U.    n.  147
          del 31 maggio 1982) e dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  La  misura  dell'indennita'  spettante  ai
          proprietari dei bovini e dei bufalini infetti abbattuti dal
          1 gennaio 1980, in applicazione dei piani di  sradicazione
          della  tubercolosi e brucellosi bovine di cui agli articoli
          1 e 2 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e' stabilita  dal
          veterinario   provinciale  laddove  organo  periferico  del
          Ministero della sanita', nonche' delle competenti autorita'
          sanitarie regionali o dagli uffici cui sono state demandate
          le attribuzioni del  veterinario  provinciale,  sulla  base
          della tabella allegata al presente decreto.
             La   macellazione  degli  animali  infetti  deve  essere
          effettuata, nei macelli della provincia all'uopo  designati
          ove  ha  sede  il focolaio o nei macelli di altra provincia
          della  stessa  regione  su  autorizzazione   del   servizio
          veterinario   dell'unita'   sanitaria   locale  competente,
          qualora  sia  dimostrata l'impossibilita' di procedere alla
          macellazione nella provincia di origine del focolaio o  per
          problemi  legati  alla  commercializzazione  delle carni, a
          condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino
          sotto vincolo sanitario.
             Le spese relative al trasferimento  degli  animali  alle
          sedi di macellazione sono a carico degli interessati".