Art. 4. 1. Per le autovetture nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC + NOX 0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dalla direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.