(Accordo - art. 1)
ACCORDO INTEGRATIVO  DELL'ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  RECANTE  LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI  DI  LIBERA
SCELTA. 
 
                               ART. 1 
(Modifica dell'articolo 29, comma 1, lettera F sub d,  sub  comma  3,
  del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 
                                315) 
L'articolo 29, comma 1, lettera f sub d, sub comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e'  modificato
come segue: 
"Ai  medici  pediatri  convenzionati   titolari   di   pensione   che
percepiscono  l'indennita'  integrativa  speciale  connessa  con   il
trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di  caro-vita  una
somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva  delle
quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di  cui  al  presente
articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita.  La
clausola   ha   effetto   dal   ripristino    della    corresponsione
dell'indennita' integrativa speciale, ferma  restando  la  decorrenza
dal 1› gennaio 1990". 
 
          Nota all'art. 1:
            -  L'art.  29,  comma  1,  lettera  F), sub d), sub terzo
          comma, del D.P.R. n. 315/1990 era il seguente: "Le quote di
          carovita  spettano  ai  pensionati   che,   in   dipendenza
          dell'incarico  di  cui  sono titolari ai sensi del presente
          accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa speciale
          connessa con il trattamento pensionistico".