ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE RECANTE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ART. 1 (Modifica dell'articolo 29, comma 1, lettera F sub d, sub comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315) L'articolo 29, comma 1, lettera f sub d, sub comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e' modificato come segue: "Ai medici pediatri convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1990".
Nota all'art. 1: - L'art. 29, comma 1, lettera F), sub d), sub terzo comma, del D.P.R. n. 315/1990 era il seguente: "Le quote di carovita spettano ai pensionati che, in dipendenza dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico".