(Accordo - art. 1)
        ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 
           RECANTE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI 
                        DI MEDICINA GENERALE 
 
                               ART. 1 
(Modifica dell'articolo  41,  comma  1,  lettera  F,  sub  d,  ultimo
  periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 
                           1990, n. 314). 
L'articolo 41, comma 1,  lettera  F,  sub  d),  ultimo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e'
modificato come segue: 
"Ai medici di medicina generale convenzionati  titolari  di  pensione
che percepiscono l'indennita' integrativa speciale  connessa  con  il
trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di  caro-vita  una
somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva  delle
quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di  cui  al  presente
articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita.  La
clausola   ha   effetto   dal   ripristino    della    corresponsione
dell'indennita' integrativa speciale, ferma  restando  la  decorrenza
dal 1° gennaio 1990.". 
 
          Nota all'art. 1:
            - L'art. 41, comma 1, lettera F), sub d), ultimo periodo,
          del D.P.R. n.  314/1990  era  il  seguente:  "Le  quote  di
          carovita   spettano   ai   pensionati   che  in  dipendenza
          dell'incarico di cui sono titolari ai  sensi  del  presente
          accordo, non percepiscono l'indennita' integrativa speciale
          connessa con il trattamento pensionistico".