Art. 3.
  1.  La  provincia  di  Firenze,  entro  il termine di diciotto mesi
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pro-
cede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale
e delibera lo stato di consistenza del  proprio  patrimonio  ai  fini
delle  conseguenti  ripartizioni,  da  effettuarsi  con apposito atto
deliberativo,  in  proporzione  al  territorio  ed  alla  popolazione
trasferiti alla nuova provincia.
  2.  Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  sono effettuati previo
concerto con il commissario che il Ministro dell'interno  nomina  con
il  compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-
tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle
elezioni dei consigli delle due province che hanno  luogo  nel  turno
generale  delle  consultazioni  amministrative  del 1995, fatta salva
l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale
di Firenze.
  3. Fino alla data delle elezioni  gli  organi  della  provincia  di
Firenze  continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero
territorio dell'attuale circoscrizione.