Art. 5.
  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione
alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita'  di  istituire  nella
nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire
l'efficienza amministrativa.
  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie
spettanti  alla provincia di Prato per il finanziamento del bilancio,
il Ministero dell'interno, per il primo anno solare  successivo  alla
data  di  insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a
detrarre,    dai    contributi    erariali     ordinari     destinati
all'amministrazione  provinciale  di  Firenze  in via provvisoria, la
quota parte da attribuirsi al nuovo ente per  il  90  per  cento,  in
proporzione   alle   due   popolazioni  residenti  interessate,  come
risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e,
per  il  restante  10  per  cento,  in  proporzione  alle  dimensioni
territoriali  dei  due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto
alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per
lo  sviluppo  degli  investimenti  sara'  ripartito  in   conseguenza
dell'attribuzione  della  titolarieta'  dei  beni ai quali le singole
quote del contributo stesso si riferiscono.
  3. Per il periodo intercorrente tra la data  delle  prime  elezioni
dei  consigli  dei  nuovi enti ed il 1› gennaio dell'anno successivo,
gli organi delle due province concordano, sulla base dei  criteri  di
cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Firenze,
dei fondi di spettanza di quella di Prato.
  4.  Il  contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione  della  nuova
provincia  di  Prato  viene attribuito sulla base di apposito riparto
dello stanziamento di lire 3,5  miliardi  annui,  effettuato  tra  le
istituende   province   in  proporzione  alla  popolazione  residente
risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  GASPARI,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le
                                  riforme  istituzionali e gli affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il testo dell'art. 63, comma  5,  della  legge  n.
          142/1990 si veda in nota alle premesse.