Art. 5. 1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita' di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa. 2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Prato per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Firenze in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sara' ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono. 3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Firenze, dei fondi di spettanza di quella di Prato. 4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Prato viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze GASPARI, Ministro per la funzione pubblica MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n. 142/1990 si veda in nota alle premesse.