Art. 10. 
Concorsi di ammissione  e  determinazione  dei  posti  da  mettere  a
                              concorso 
  1. Ai corsi di preparazione, con concessione di  borsa  di  studio,
per il reclutamento degli impiegati  tecnici  ed  amministrativi,  ai
fini dell'accesso alle qualifiche funzionali settima  ed  ottava  del
ruolo del Ministero delle finanze, si e'  ammessi  mediante  pubblici
concorsi per esami,  distinti  per  qualifica  funzionale  e  profili
professionali. 
  2. La determinazione dei posti da  mettere  a  concorso  per  detti
corsi di preparazione avviene con decreto del Ministro delle finanze,
su proposta della Direzione generale  degli  affari  generali  e  del
personale. 
  3. Ai corsi puo' essere ammesso un numero di allievi pari a  quello
dei posti  messi  a  concorso,  maggiorato  di  una  percentuale  non
superiore al venti per cento.