Art. 10. Concorsi di ammissione e determinazione dei posti da mettere a concorso 1. Ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati tecnici ed amministrativi, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali settima ed ottava del ruolo del Ministero delle finanze, si e' ammessi mediante pubblici concorsi per esami, distinti per qualifica funzionale e profili professionali. 2. La determinazione dei posti da mettere a concorso per detti corsi di preparazione avviene con decreto del Ministro delle finanze, su proposta della Direzione generale degli affari generali e del personale. 3. Ai corsi puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso, maggiorato di una percentuale non superiore al venti per cento.