Art. 11. Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi 1. I bandi relativi ai concorsi di cui all'art. 10 sono emessi, su proposta del rettore, dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nei bandi sono stabiliti: a) il numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui si riferisce il concorso stesso; b) il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneita', che possono essere ammessi al corso; c) i requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilita' al concorso; d) i criteri per lo svolgimento della prova di preselezione e delle due prove scritte, nonche' per lo svolgimento del colloquio, che dovranno essere conformi a quelli stabiliti nell'art. 12; e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della pubblicita' del bando.