Art. 11. 
             Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi 
  1. I bandi relativi ai concorsi di cui all'art. 10 sono emessi,  su
proposta del rettore, dalla Direzione generale degli affari  generali
e del personale del Ministero delle finanze, d'intesa con  la  Scuola
superiore della pubblica amministrazione e sentite le  organizzazioni
sindacali rappresentate nel  consiglio  di  amministrazione,  e  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Nei bandi sono stabiliti: 
    a) il numero dei posti messi a concorso nella  qualifica  cui  si
riferisce il concorso stesso; 
    b) il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella
graduatoria di idoneita', che possono essere ammessi al corso; 
    c) i requisiti giuridici e  di  studio  per  l'ammissibilita'  al
concorso; 
    d) i criteri per lo svolgimento della  prova  di  preselezione  e
delle due prove scritte, nonche' per lo  svolgimento  del  colloquio,
che dovranno essere conformi a quelli stabiliti nell'art. 12; 
    e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini  della  pubblicita'
del bando.