Art. 12. 
                         Procedure selettive 
  1. Gli esami di cui agli articoli 10 e 11 sono  effettuati  a  cura
della Scuola centrale tributaria, d'intesa con la Direzione  generale
degli affari generali e del personale, e consistono: 
    a) in una prova di preselezione, della durata minima di un'ora  e
massima di due ore,  nel  corso  della  quale  i  candidati  dovranno
rispondere ad una serie di quesiti, con risposta a scelta multipla su
supporto cartaceo o elettronico; 
    b) in una prima prova scritta, della durata minima di due  ore  e
massima di tre ore, nella quale verranno proposti  ai  candidati  non
meno di tre e non piu'  di  cinque  quesiti,  a  ciascuno  dei  quali
dovranno  rispondere  in  modo  sintetico,  nei  limiti  degli  spazi
predisposti sugli appositi supporti cartacei; 
    c) in una seconda prova scritta, della durata minima di due ore e
massima di quattro, nella quale i candidati dovranno  dare  risposta,
senza limiti di spazio, ad un tema sorteggiato  tra  quelli  proposti
dalla commissione esaminatrice, con un  minimo  di  tre  temi  ed  un
massimo di nove; 
    d) in un colloquio orale della durata  minima  di  quarantacinque
minuti, finalizzato anche a saggiare il grado di conoscenza di almeno
una  lingua  straniera,  indicata  dal  candidato  nella  domanda  di
ammissione. 
  2. Possono essere ammessi alle prove scritte  soltanto  coloro  che
abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di
preselezione; dei candidati risultati  idonei  alla  preselezione  e'
compilata una graduatoria in base alla quale e'  ammesso  alle  prove
scritte un numero di essi pari al triplo dei posti messi a  concorso.
In caso di parita' si  applicano  le  norme  vigenti  in  materia  di
preferenza nei concorsi pubblici. 
  3. Non potranno essere ammessi alla prova  orale  i  candidati  che
abbiano riportato una votazione media inferiore a  ventuno  punti  su
trenta nelle due prove scritte ed una votazione inferiore a  diciotto
punti su trenta nell'una o nell'altra di dette prove. 
  4. Puo' farsi a meno della prova di preselezione qualora il  numero
delle domande pervenute sia inferiore a 200.