Art. 12. Procedure selettive 1. Gli esami di cui agli articoli 10 e 11 sono effettuati a cura della Scuola centrale tributaria, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, e consistono: a) in una prova di preselezione, della durata minima di un'ora e massima di due ore, nel corso della quale i candidati dovranno rispondere ad una serie di quesiti, con risposta a scelta multipla su supporto cartaceo o elettronico; b) in una prima prova scritta, della durata minima di due ore e massima di tre ore, nella quale verranno proposti ai candidati non meno di tre e non piu' di cinque quesiti, a ciascuno dei quali dovranno rispondere in modo sintetico, nei limiti degli spazi predisposti sugli appositi supporti cartacei; c) in una seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di quattro, nella quale i candidati dovranno dare risposta, senza limiti di spazio, ad un tema sorteggiato tra quelli proposti dalla commissione esaminatrice, con un minimo di tre temi ed un massimo di nove; d) in un colloquio orale della durata minima di quarantacinque minuti, finalizzato anche a saggiare il grado di conoscenza di almeno una lingua straniera, indicata dal candidato nella domanda di ammissione. 2. Possono essere ammessi alle prove scritte soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione; dei candidati risultati idonei alla preselezione e' compilata una graduatoria in base alla quale e' ammesso alle prove scritte un numero di essi pari al triplo dei posti messi a concorso. In caso di parita' si applicano le norme vigenti in materia di preferenza nei concorsi pubblici. 3. Non potranno essere ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media inferiore a ventuno punti su trenta nelle due prove scritte ed una votazione inferiore a diciotto punti su trenta nell'una o nell'altra di dette prove. 4. Puo' farsi a meno della prova di preselezione qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a 200.