Art. 15. 
                        Svolgimento dei corsi 
  1.  I  corsi  sono  tenuti  presso  la  Scuola  o  presso  le  sedi
decentrate. La durata dei corsi e'  stabilita  in  quattro  mesi.  Le
materie di insegnamento, i criteri di  svolgimento  delle  lezioni  e
delle esercitazioni e  quelli  di  verifica  dell'apprendimento  sono
stabiliti dal  Ministro  delle  finanze,  su  proposta  del  rettore,
d'intesa con la  Direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore  della
pubblica  amministrazione   e   con   le   organizzazioni   sindacali
rappresentate nel consiglio di amministrazione.