Art. 15. Svolgimento dei corsi 1. I corsi sono tenuti presso la Scuola o presso le sedi decentrate. La durata dei corsi e' stabilita in quattro mesi. Le materie di insegnamento, i criteri di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni e quelli di verifica dell'apprendimento sono stabiliti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.