Art. 17. 
                  Corso di formazione dirigenziale 
  1. Le discipline di insegnamento e i relativi programmi  del  corso
di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente
nei  ruoli  dell'Amministrazione  finanziaria,  sono  stabiliti   con
decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa
con la Direzione generale degli affari generali e del  personale  del
Ministero delle finanze,  con  la  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione e con le organizzazioni sindacali  rappresentate  nel
consiglio di amministrazione. 
  2. Il corso ha la durata di quattro mesi ed  e'  completato  da  un
periodo di applicazione di un mese presso imprese pubbliche o private
per  compiervi  studi  comparativi  sull'organizzazione  e   gestione
aziendale. 
  3. Il corso si svolge presso la sede centrale della Scuola centrale
tributaria. 
  4. La Scuola organizza il periodo di applicazione  e  ne  segue  lo
svolgimento. Per ciascun partecipante il rettore provvede a  nominare
tra i docenti della Scuola un "tutor"  che  lo  segua  durante  detto
periodo di applicazione. Il numero massimo di partecipanti  al  corso
che possono essere seguiti da un "tutor" e' stabilito dal rettore.