Art. 17. Corso di formazione dirigenziale 1. Le discipline di insegnamento e i relativi programmi del corso di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione. 2. Il corso ha la durata di quattro mesi ed e' completato da un periodo di applicazione di un mese presso imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. 3. Il corso si svolge presso la sede centrale della Scuola centrale tributaria. 4. La Scuola organizza il periodo di applicazione e ne segue lo svolgimento. Per ciascun partecipante il rettore provvede a nominare tra i docenti della Scuola un "tutor" che lo segua durante detto periodo di applicazione. Il numero massimo di partecipanti al corso che possono essere seguiti da un "tutor" e' stabilito dal rettore.