Art. 18. 
                  Esami e commissioni giudicatrici 
  1. Al termine del periodo di applicazione i candidati  redigono  la
relazione scritta di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge  10
luglio 1984, n. 301. 
  2. La relazione formera' oggetto di dibattito e di valutazione,  ai
sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 3 della predetta  legge  n.
301 del 1984, ad opera di una commissione giudicatrice  nominata  dal
Ministro delle finanze,  presieduta  da  un  dirigente  generale  del
Ministero delle finanze e costituita da  due  docenti  della  Scuola,
proposti dal rettore. 
  3. I candidati che avranno ottenuto nella  relazione  un  punteggio
non inferiore a ventiquattro trentesimi saranno ammessi  a  sostenere
l'esame finale del corso di  formazione,  che  si  svolgera'  con  le
modalita' indicate in un apposito regolamento, approvato con  decreto
del Ministro delle finanze, su proposta  del  rettore  e  sentito  il
consiglio di amministrazione. La commissione  giudicatrice,  nominata
dal Ministro delle finanze, e' presieduta da  un  dirigente  generale
del  Ministero  delle  finanze  e  costituita   da   due   professori
universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti  oggetto
di insegnamento del  corso,  da  un  docente  stabile  della  Scuola,
proposti dal rettore, e da un dirigente superiore del Ministero delle
finanze. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Scuola
centrale  tributaria   con   qualifica   funzionale   non   inferiore
all'ottava. 
  4. Il completamento dei lavori della commissione di cui al comma  3
dovra' avvenire entro due mesi dalla costituzione. 
 
          Nota all'art. 18:
             - Il testo dell'art. 3 della legge n. 301/1984 (Norme di
          accesso alla dirigenza statale) e' il seguente:
             "Art. 3  (Corso-concorso).  -  Sono  ammessi  al  corso-
          concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati
          direttivi   delle   amministrazioni   statali,   anche   ad
          ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche  settima
          e  superiori  e  con almeno nove anni di servizio effettivo
          nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il
          concorso.
             L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti
          disponibili   in   ciascuna    amministrazione,    mediante
          valutazione  dei  titoli anche di servizio secondo l'ordine
          di graduatoria.
             La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla
          base degli incarichi e dei  servizi  speciali,  dei  lavori
          originali   prodotti  nell'interesse  del  servizio,  delle
          pubblicazioni    scientifiche    attinenti    all'attivita'
          d'istituto,  nonche'  dei titoli rilasciati a seguito della
          frequenza di  corsi  di  qualificazione  professionale,  di
          specializzazione  post-laurea o culturali organizzati dalla
          pubblica amministrazione o conclusivi di concorsi  interni,
          e'  effettuata  da una commissione nominata con decreto del
          Ministro competente e composta  da  un  dirigente  generale
          dello  Stato  appartenente all'amministrazione interessata,
          che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.
             Il corso di formazione, cui attende la Scuola  superiore
          della   pubblica   amministrazione,   sara'   ad  indirizzo
          spiccatamente professionale e vertera' essenzialmente sulle
          tecniche  direttive  ad  assicurare   la   piu'   razionale
          organizzazione dell'amministrazione e l'economicita', oltre
          che  l'efficienza  e  l'efficacia,  della sua azione, in un
          quadro  di   approfondimento   della   cultura   giuridico-
          amministrativa,   socio-economica   e  tecnico-scientifica,
          indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
             Le discipline di insegnamento e  i  relativi  programmi,
          comuni  e  di  settore,  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il  comitato
          didattico    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione ed il Consiglio  superiore  della  pubblica
          amministrazione.
             Il corso avra' durata di sei mesi.
             Esso  sara'  completato da un periodo di applicazione di
          tre mesi presso grandi  imprese  pubbliche  o  private  per
          compiervi  studi comparativi sull'organizzazione e gestione
          aziendale.  Al  termine  del  periodo  di  applicazione  il
          candidato  redigera'  una  relazione  scritta  illustrativa
          degli aspetti critico-analitici sul  sistema  organizzativo
          cui   e'   stato  applicato,  ponendo  in  risalto  l'esame
          comparato  tra  sistema  pubblico  e  sistema   privato   e
          rispettive  conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni
          e proposte  in  ordine  alla  migliore  organizzazione  dei
          servizi  della pubblica amministrazione ed al miglioramento
          dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.
             Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi
          seminari distinti per gruppi di candidati  secondo  criteri
          di  omogeneita'  o affinita', condotti da due docenti della
          Scuola superiore della pubblica  amministrazione  e  da  un
          dirigente  generale  che  presiede. A ciascuna relazione, a
          conclusione del seminario, sara' attribuito  un  punteggio,
          in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai
          due docenti.
             Il  candidato  che  avra'  ottenuto  sulla  relazione un
          punteggio non  inferiore  a  24  trentesimi  e'  ammesso  a
          sostenere l'esame finale del corso di formazione.
             Esso consistera' in due prove scritte e in un colloquio,
          vertenti   sulle   materie   che   hanno   formato  oggetto
          dell'insegnamento teorico-pratico.
             La commissione giudicatrice e' nominata  dal  Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri ed e' composta da un dirigente
          generale dello Stato, che la presiede,  da  due  professori
          universitari   di   ruolo   di   materie  affini  a  quelle
          costituenti  oggetto  di  insegnamento  del  corso,  da  un
          docente  stabile  della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione designato dal comitato didattico  e  da  un
          dirigente superiore dello Stato.
             Il  punteggio,  sia  per  le  prove  scritte  che per il
          colloquio,  e'  espresso  in  trentesimi  e  l'esito  delle
          singole prove e' considerato favorevole quando la votazione
          non  sia  per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione
          complessiva e' data dalla somma del voto  conseguito  nella
          relazione  illustrativa  e  della  media dei voti riportati
          nelle due prove scritte e nel colloquio.
             Si  applicano  le  norme  di  cui  ai  commi  decimo   e
          undicesimo  dell'art.  23  del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
             La commissione di cui  al  precedente  undicesimo  comma
          completera'   i   propri   lavori   entro  due  mesi  dalla
          costituzione.
             Il corso di formazione dirigenziale costituisce  sezione
          funzionale  autonoma  della Scuola superiore della pubblica
          amministrazione ed e' diretto da un  responsabile  nominato
          espressamente,  per  ciascun  corso,  dal  Ministro  per la
          funzione pubblica, su proposta del direttore  della  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione".
             Per  opportuna  conoscenza si riporta il testo dei commi
          decimo ed undicesimo dell'art. 23 del D.P.R.  n.  748/1972,
          richiamati nell'articolo sopratrascritto:
             "Art.  23  (Corso  di  formazione  dirigenziale).  - Gli
          impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si
          siano ritirati per  comprovati  motivi  di  salute,  o  per
          adempiere  ad  obblighi  militari, possono essere ammessi a
          frequentarne solo un altro dopo che si'ano trascorsi almeno
          tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.
             Il corso di formazione per dirigenti  amministrativi  e'
          tenuto  congiuntamente  per  gli  impiegati  appartenenti a
          tutte le amministrazioni; l'insegnamento e gli esami  sulle
          discipline   comuni  sono  integrati  da  quelli  speciali,
          relativi    alla     legislazione     ed     ai     servizi
          dell'amministrazione   di   rispettiva   appertenenza,  con
          particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti  di
          ciascun  ruolo;  si  procede  alla  formazione  di distinte
          graduatorie di merito.   Analogamente  si  procede  per  le
          carriere  dei  dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per
          la formazione dei dirigenti  tecnici  la  Scuola  superiore
          della   pubblica   amministrazione   puo'  avvalersi  delle
          universita'  e  degli  istituti  superiori,  nonche'  delle
          scuole di perfezionamento o specializzazione".