Art. 18. Esami e commissioni giudicatrici 1. Al termine del periodo di applicazione i candidati redigono la relazione scritta di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301. 2. La relazione formera' oggetto di dibattito e di valutazione, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 3 della predetta legge n. 301 del 1984, ad opera di una commissione giudicatrice nominata dal Ministro delle finanze, presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due docenti della Scuola, proposti dal rettore. 3. I candidati che avranno ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi saranno ammessi a sostenere l'esame finale del corso di formazione, che si svolgera' con le modalita' indicate in un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione. La commissione giudicatrice, nominata dal Ministro delle finanze, e' presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola, proposti dal rettore, e da un dirigente superiore del Ministero delle finanze. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Scuola centrale tributaria con qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 4. Il completamento dei lavori della commissione di cui al comma 3 dovra' avvenire entro due mesi dalla costituzione.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) e' il seguente: "Art. 3 (Corso-concorso). - Sono ammessi al corso- concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso. L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria. La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attivita' d'istituto, nonche' dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione o conclusivi di concorsi interni, e' effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato. Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sara' ad indirizzo spiccatamente professionale e vertera' essenzialmente sulle tecniche direttive ad assicurare la piu' razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicita', oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico- amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Il corso avra' durata di sei mesi. Esso sara' completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigera' una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui e' stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini. Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneita' o affinita', condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sara' attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti. Il candidato che avra' ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi e' ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione. Esso consistera' in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico. La commissione giudicatrice e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato. Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, e' espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove e' considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio. Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La commissione di cui al precedente undicesimo comma completera' i propri lavori entro due mesi dalla costituzione. Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed e' diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione". Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei commi decimo ed undicesimo dell'art. 23 del D.P.R. n. 748/1972, richiamati nell'articolo sopratrascritto: "Art. 23 (Corso di formazione dirigenziale). - Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che si'ano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria. Il corso di formazione per dirigenti amministrativi e' tenuto congiuntamente per gli impiegati appartenenti a tutte le amministrazioni; l'insegnamento e gli esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla legislazione ed ai servizi dell'amministrazione di rispettiva appertenenza, con particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si procede per le carriere dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la formazione dei dirigenti tecnici la Scuola superiore della pubblica amministrazione puo' avvalersi delle universita' e degli istituti superiori, nonche' delle scuole di perfezionamento o specializzazione".