Art. 19. 
          Specializzazione, addestramento ed aggiornamento 
  1. La Scuola provvede alla specializzazione  ed  all'addestramento,
nonche'  all'aggiornamento,  del   personale   finanziario   mediante
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi,  seminari,  conferenze  e
incontri di studio, fermo restando il disposto  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349. 
  2. I corsi sono  strutturati  su  base  modulare  con  progressione
sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso. 
Di regola, fatta eccezione per i corsi di lingue straniere, la durata
di ciascun modulo non puo' essere superiore ad una settimana. 
  3. Le iniziative formative debbono essere, di regola,  inserite  in
un  percorso  di  sviluppo  professionale  dei  singoli   dipendenti,
concordato dalla Scuola  con  il  dipartimento  o  con  la  direzione
generale degli  affari  generali  e  del  personale  da  cui  dipende
l'interessato. 
 
          Nota all'art. 19:
             - Il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989  (Proroga
          del  termine  relativo  alle agevolazioni tributarie per la
          formazione e l'arrotondamento della  proprieta'  contadina)
          e' il seguente:
             "Art.  3  (Principi  e criteri direttivi della delega in
          materia  di  amministrazione   delle   dogane   e   imposte
          indirette). - 1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1,
          comma  1,  sulla nuova organizzazione centrale e periferica
          dell'amministrazione delle dogane ed  imposte  indirette  e
          sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  sara'  istituito,  nell'ambito del Ministero delle
          finanze,  ed  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro,  il
          dipartimento  delle  dogane  e delle imposte indirette, che
          sostituira' l'attuale direzione  generale  delle  dogane  e
          delle  imposte  indirette e gli uffici e servizi centrali e
          periferici da essa dipendenti;
               b) al  dipartimento  di  cui  alla  lettera  a)  sara'
          riconosciuta   un'autonomia   organizzativa   e  funzionale
          adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle  imposte
          di  fabbricazione  e  di  consumo  ed  alle  esigenze della
          produzione  e  dei  traffici  e  del  funzionamento   delle
          Comunita' europee, prevedendosi in particolare:
               1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali
          e  periferici,  distinti  da quelli degli altri settori del
          Ministero delle finanze; in particolare  saranno  previsti:
          la  direzione generale, il consiglio di amministrazione, la
          commissione di disciplina, non piu' di  quindici  direzioni
          compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di
          finanza,  laboratori  chimici  delle dogane e delle imposte
          indirette e  dogane,  da  cui  potranno  dipendere  sezioni
          doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi
          della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni
          centrali:  la direzione centrale degli affari generali, del
          personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione
          centrale dei  servizi  doganali  e  la  direzione  centrale
          dell'imposizione  indiretta sulla produzione e sui consumi;
          i servizi delle direzioni centrali saranno  ripartiti,  con
          criteri    di    omogeneita',   in   ispettorati   generali
          amministrativi  e  tecnici  dai   quali   dipenderanno   le
          divisioni,  da  sottoporre  previamente  a  revisione delle
          competenze e a  revisione  quantitativa;  a  queste  ultime
          saranno  devolute  le  attribuzioni  degli  attuali  uffici
          centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;
               c) alle direzioni compartimentali di cui alla  lettera
          b),  numero  1), saranno attribuiti i compiti degli attuali
          compartimenti doganali ed inoltre quelli di:
               1)-4) (omissis);
               5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione
          generale del dipartimento d'intesa  con  le  organizzazioni
          sindacali  di  cui  all'art. 4, comma 4, del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  266  del  1987,  la
          preparazione professionale del personale, avvalendosi anche
          della  collaborazione  della  Scuola  centrale  tributaria,
          delle universita' ed eventualmente di istituti pubblici  di
          ricerca,  con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di
          lire a decorrere dal 1989.  I  corsi  per  la  preparazione
          professionale  del  personale  potranno  essere organizzati
          anche in sede periferica; con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto con il Ministro del tesoro, potranno
          essere istituite sedi decentrate  della  scuola  tributaria
          'Ezio Vanoni' istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310".
             Per opportuna conoscenza si riporta il testo del comma 4
          dell'art.      4   del   D.P.R.   n.  266/1987,  richiamato
          nell'articolo di cui  sopra:  "4.    La  graduatoria  degli
          aspiranti  sara'  formata  da  una  commissione paritetica,
          composta da rappresentanti  dell'amministrazione  e  da  un
          numero  di  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative nell'amministrazione  compreso
          tra  cinque  e  sette in proporzione ai suffragi conseguiti
          nelle  elezioni  per  la  rappresentanza  nei  consigli  di
          amministrazione,  tenuto  conto  dei seguenti requisiti: a)
          condizioni di famiglia; b) eventuali necessita'  di  studio
          del  dipendente,  del coniuge e dei figli; c) servizio gia'
          prestato in sedi disagiate; d) anzianita' di  servizio;  e)
          anzianita' di sede di provenienza; f) motivi di salute".