Art. 19. Specializzazione, addestramento ed aggiornamento 1. La Scuola provvede alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento, del personale finanziario mediante l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349. 2. I corsi sono strutturati su base modulare con progressione sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso. Di regola, fatta eccezione per i corsi di lingue straniere, la durata di ciascun modulo non puo' essere superiore ad una settimana. 3. Le iniziative formative debbono essere, di regola, inserite in un percorso di sviluppo professionale dei singoli dipendenti, concordato dalla Scuola con il dipartimento o con la direzione generale degli affari generali e del personale da cui dipende l'interessato.
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989 (Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina) e' il seguente: "Art. 3 (Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette). - 1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sara' istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituira' l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti; b) al dipartimento di cui alla lettera a) sara' riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunita' europee, prevedendosi in particolare: 1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non piu' di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneita', in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo; c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di: 1)-4) (omissis); 5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle universita' ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della scuola tributaria 'Ezio Vanoni' istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310". Per opportuna conoscenza si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987, richiamato nell'articolo di cui sopra: "4. La graduatoria degli aspiranti sara' formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio gia' prestato in sedi disagiate; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di sede di provenienza; f) motivi di salute".