Art. 2. 
              Compiti della Scuola centrale tributaria 
  1. La Scuola centrale tributaria  provvede  alla  formazione,  alla
specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento  del
personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e  la
gestione di corsi, seminari, conferenze  e  incontri  di  studio.  La
relativa programmazione ha  carattere  di  flessibilita'  ed  e'  sia
annuale che pluriennale. 
  2. La Scuola provvede, altresi', d'intesa con la Direzione generale
degli affari generali e del personale del  Ministero  delle  finanze,
con la Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e  con  le
organizzazioni sindacali, ad organizzare: 
    a) le procedure selettive ed i corsi di preparazione di cui  agli
articoli 1, primo  comma,  e  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, per il reclutamento del  personale
amministrativo e tecnico dell'Amministrazione  finanziaria  e  per  i
profili  professionali   non   inferiori   alla   settima   qualifica
funzionale; 
    b) i corsi di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti  di
primo dirigente  nei  ruoli  dell'Amministrazione  finanziaria,  come
indicati nel regolamento degli uffici e del personale  del  Ministero
delle finanze; 
    c) le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati  da  norme
di legge o di regolamento. 
  3. La Scuola organizza e tiene corsi in  materia  tributaria  anche
per il personale  direttivo  appartenente  ad  altre  amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente
alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte  le
spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi
sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il
versamento  ad  apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione
dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di
previsione del  Ministero  delle  finanze  concernente  le  spese  di
funzionamento della Scuola centrale tributaria. 
  4. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono
istituiti, su proposta del rettore, con decreto  del  Ministro  delle
finanze a livello centrale e periferico. 
  5. La Scuola dispone di un convitto interno per i  partecipanti  ai
corsi e seminari. 
 
          Note all'art. 2: 
             - Il testo dell'art.  1,  primo  comma,  del  D.P.R.  n.
          472/1972  (Riordinamento  e  potenziamento   della   Scuola
          superiore della pubblica amministrazione) e' il seguente: 
             "Art. 1 (Finalita' della Scuola superiore della pubblica
          amministrazione). -  La  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione  ha  i  seguenti  compiti,   oltre   quelli
          previsti  dall'art.  150  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
          3: 
              1) organizza e  tiene  i  corsi  di  preparazione,  con
          concessione di borsa di studio, per il  reclutamento  degli
          impiegati delle carriere direttive amministrative,  di  cui
          al successivo art. 2; 
              2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale
          previsti per la nomina a primo dirigente  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle
          funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato  ed
          emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli
          16 e 16- bis della legge  18  marzo  1968,  n.  249,  quale
          modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
              3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale
          istituiti presso le amministrazioni dello Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo". 
             Per opportuna conoscenza, si riporta il testo  dell'art.
          150 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957,  citato
          nell'articolo sopratrascritto: 
             "Art. 150 (Istituzione  e  finalita').  -  E'  istituita
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione con il compito  di
          attuare  corsi  di  preparazione,  di  formazione  per  gli
          impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati  con
          qualifiche inferiori a direttore di sezione ed  equiparati,
          di  perfezionamento  per  i   direttori   di   sezione   ed
          equiparati, di integrazione  per  il  passaggio,  nei  casi
          previsti dalla legge, dalla carriera di concetto  a  quella
          direttiva degli impiegati  non  provvisti  del  diploma  di
          laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione
          tecnica per  i  servizi  propri  di  ciascuna  carriera  ed
          amministrazione. 
             La Scuola superiore  promuove  e  compie  studi  per  il
          miglioramento tecnico-amministrativo delle  amministrazioni
          dello Stato, organizza presso ciascuna di esse corsi  dalle
          stesse richiesti, sovrintende agli istituti, scuole e corsi
          eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni
          e ne coordina le attivita'. 
             Per il raggiungimento degli scopi di cui  ai  precedenti
          commi, la  Scuola  superiore  puo'  anche  avvalersi  delle
          universita', dei  Ministeri,  degli  enti  pubblici,  degli
          istituti ed enti culturali". 
             - Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 472/1972  e'
          il seguente: 
             "Art. 2 (Corsi di preparazione per il  reclutamento).  -
          Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente  art.
          1, n. 1), si e'  ammessi  mediante  pubblico  concorso  per
          titoli ed esame-colloquio. 
             I concorsi di cui al precedente comma sono  banditi  per
          un numero di posti non superiore alla meta' di  quelli  che
          si prevede si renderanno  disponibili,  nei  singoli  ruoli
          organici delle carriere direttive amministrative, alla data
          di conclusione del corso. 
             Al corso medesimo  puo'  essere  ammesso  un  numero  di
          allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato
          del venti per cento. 
             Ai  concorsi  di  cui  ai   precedenti   commi   possono
          partecipare: 
               a) i cittadini in possesso del prescritto  diploma  di
          laurea e degli altri requisiti  previsti  dall'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
          3; 
               b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei  corsi  di
          laurea  corrispondenti  al  titolo  di  studio  normalmente
          richiesto, in regola con gli esami, di eta'  non  superiore
          agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli  altri
          requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni
          del limite di eta'. 
             L'ammissione al concorso e' subordinata alla  condizione
          che nel piano  di  studi,  seguito  o  da  seguire  per  il
          conseguimento della laurea, siano comprese le materie indi-
          cate nel bando di concorso, nonche', per gli studenti,  che
          abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo. 
             Il corso ha la durata di dodici  mesi;  durante  il  suo
          svolgimento gli allievi possono essere  applicati,  per  un
          periodo complessivamente non superiore a tre  mesi,  presso
          organi centrali e periferici  delle  amministrazioni  dello
          Stato. 
             Alla fine del corso  gli  allievi  devono  sostenere  un
          esame   teorico-pratico   sulle    singole    materie    di
          insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel  limite
          dei posti indicati al precedente secondo comma, e  in  base
          all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova,
          nella qualifica iniziale delle carriere per le quali  hanno
          concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli
          studenti universitari, del prescritto  diploma  di  laurea.
          Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni
          in materia di precedenze e preferenze. 
             L'esame  finale  puo'  essere  tenuto  in  due   diverse
          sessioni. 
             Gli allievi utilmente collocati in graduatoria,  che  al
          momento della formazione di questa non  abbiano  conseguito
          il diploma di laurea, potranno chiedere di essere  inseriti
          nella graduatoria del successivo corso, sempreche'  abbiano
          conseguito il predetto titolo di studio. 
             Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneita' nelle
          prove di esame finali non  possono  essere  ammessi  ad  un
          successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi  una
          sola volta, fermo restando l'obbligo  del  superamento  del
          relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli
          altri prescritti requisiti. 
             Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per  il
          superamento del corso,  le  modalita'  di  svolgimento  del
          medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed
          i criteri di formazione delle graduatorie, nonche' le altre
          disposizioni eventualmente  necessarie,  saranno  stabiliti
          con regolamento di esecuzione. 
             Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  di
          cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 dicembre 1970, n. 1077. 
             Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola
          superiore sono validi, a giudizio dei  competenti  consigli
          accademici,  ai  fini  del  conseguimento  del  diploma  di
          laurea. 
             Salvo quanto  previsto  dai  precedenti  commi,  restano
          ferme le vigenti disposizioni concernenti  la  nomina  alla
          qualifica     iniziale     delle     carriere     direttive
          amministrative". 
             Per opportuna conoscenza, si riporta l'art. 2 del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili  dello  Stato,  approvato  con  D.P.R.  n.
          3/1957, come modificato dall'articolo unico della legge  29
          ottobre 1984, n. 732, e da ultimo dall'art. 1  della  legge
          27  gennaio   1989,   n.   25,   richiamato   nell'articolo
          sopratrascritto: 
             "Art. 2 (Requisiti generali). -  Possono  accedere  agli
          impieghi  civili  dello  Stato  coloro  che  posseggono   i
          seguenti requisiti generali: 
              1) cittadinanza italiana; 
              2) eta' non inferiore agli anni 18 e non  superiore  ai
          40. Per i candidati appartenenti a categorie per  le  quali
          leggi speciali prevedono deroghe,  il  limite  massimo  non
          puo' superare, anche in  caso  di  cumulo  di  benefici,  i
          quarantacinque anni di eta'; 
             3) (abrogato l'articolo unico della legge  n.  732/1984:
          riguardava il requisito della buona condotta, n.d.r.); 
              4) idoneita' fisica all'impiego. 
             L'amministrazione ha facolta'  di  sottoporre  a  visita
          medica di controllo i vincitori del concorso. 
             Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti
          delle singole  amministrazioni  possono  prescrivere  anche
          altri requisiti. 
             Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e'
          stabilito dagli articoli seguenti. 
             Non possono accedere  agli  impieghi  coloro  che  siano
          esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che  siano
          stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
          pubblica amministrazione. 
             Salvo  che  i   singoli   ordinamenti   non   dispongano
          diversamente, sono equiparati ai cittadini dello Stato  gli
          italiani non appartenenti alla Repubblica. 
             I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
          di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
          la presentazione della domanda di ammissione". 
             Per opportuna conoscenza, si riporta il testo  dell'art.
          5 del D.P.R. n. 1077/1970, richiamato anch'esso nell'art. 2 
          del D.P.R. n. 472/1972, soprariportato: 
             "Art. 5 (Concorsi unici). - Puo' essere indetto un unico
          concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere
          corrispondenti,  anche  se  i   relativi   ruoli   organici
          appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di  ruoli
          organici appartenenti a Ministeri diversi, le  attribuzioni
          in  materia  di  concorsi,  sino   all'approvazione   delle
          graduatorie  degli  idonei  e   dei   vincitori   compresa,
          spettanti ai competenti organi  dei  Ministeri  interessati
          sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri; il relativo concorso e' indetto con
          decreto del Presidente del  Consiglio  di  concerto  con  i
          Ministri interessati. 
             Il decreto che indice il concorso  unico  stabilisce  il
          numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo. 
             I candidati, nella domanda di  ammissione,  indicano  in
          ordine  di  preferernza  i  ruoli  organici  in   cui,   se
          vincitori,  intendono   essere   nominati.   Essi   possono
          dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli. 
             Le assegnazioni ai singoli  ruoli  sono  effettuate  col
          decreto  che  approva   la   graduatoria   dei   vincitori,
          rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa. 
             I candidati che non abbiano indicato  preferenze,  o  le
          abbiano indicate in numero insufficiente  in  relazione  al
          posto   occupato   in    graduatoria,    sono    assegnati,
          discrezionalmente, ad un ruolo con posti  disponibili  dopo
          l'accoglimento,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  delle
          preferenze espresse dagli altri vincitori".