Art. 2. Compiti della Scuola centrale tributaria 1. La Scuola centrale tributaria provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio. La relativa programmazione ha carattere di flessibilita' ed e' sia annuale che pluriennale. 2. La Scuola provvede, altresi', d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare: a) le procedure selettive ed i corsi di preparazione di cui agli articoli 1, primo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria e per i profili professionali non inferiori alla settima qualifica funzionale; b) i corsi di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, come indicati nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; c) le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati da norme di legge o di regolamento. 3. La Scuola organizza e tiene corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria. 4. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono istituiti, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze a livello centrale e periferico. 5. La Scuola dispone di un convitto interno per i partecipanti ai corsi e seminari.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. n. 472/1972 (Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione) e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: 1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2; 2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775; 3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 150 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, citato nell'articolo sopratrascritto: "Art. 150 (Istituzione e finalita'). - E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione, di formazione per gli impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati con qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione. La Scuola superiore promuove e compie studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato, organizza presso ciascuna di esse corsi dalle stesse richiesti, sovrintende agli istituti, scuole e corsi eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni e ne coordina le attivita'. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti commi, la Scuola superiore puo' anche avvalersi delle universita', dei Ministeri, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali". - Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 472/1972 e' il seguente: "Art. 2 (Corsi di preparazione per il reclutamento). - Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si e' ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio. I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla meta' di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso. Al corso medesimo puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento. Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare: a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di eta' non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di eta'. L'ammissione al concorso e' subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie indi- cate nel bando di concorso, nonche', per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo. Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze. L'esame finale puo' essere tenuto in due diverse sessioni. Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, sempreche' abbiano conseguito il predetto titolo di studio. Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneita' nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti. Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalita' di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonche' le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative". Per opportuna conoscenza, si riporta l'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732, e da ultimo dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25, richiamato nell'articolo sopratrascritto: "Art. 2 (Requisiti generali). - Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta'; 3) (abrogato l'articolo unico della legge n. 732/1984: riguardava il requisito della buona condotta, n.d.r.); 4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1077/1970, richiamato anch'esso nell'art. 2 del D.P.R. n. 472/1972, soprariportato: "Art. 5 (Concorsi unici). - Puo' essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso e' indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati. Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo. I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferernza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli. Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori".