Art. 20. Esami e commissioni esaminatrici 1. Al termine dei corsi previsti nell'art. 19 i partecipanti ai corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni sono espresse in trenta trentesimi; la votazione minima e' di diciotto trentesimi. 2. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore.