Art. 20. 
                  Esami e commissioni esaminatrici 
  1. Al termine dei corsi previsti nell'art.  19  i  partecipanti  ai
corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni
sono espresse  in  trenta  trentesimi;  la  votazione  minima  e'  di
diciotto trentesimi. 
  2. Le commissioni esaminatrici sono  nominate  dal  Ministro  delle
finanze, su proposta del rettore.