Art. 21. Personale della Scuola centrale tributaria 1. Le piante organiche della Scuola centrale tributaria sono deter- minate, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rettore, sulla base dei carichi di lavoro individuati anche in relazione alle esigenze didattiche e di politica tributaria, nonche' ai servizi di cui all'art. 6 e all'attivita' dipartimentale di cui all'art. 7. 2. Alla formazione dell'organico delle qualifiche funzionali si provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione alla Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del Ministero delle finanze, vincitori di pubblici concorsi o delle procedure selettive di cui all'art. 2.