Art. 21. 
             Personale della Scuola centrale tributaria 
  1. Le piante organiche della Scuola centrale tributaria sono deter-
minate,  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  delle   qualifiche
funzionali e dei profili  professionali,  con  decreto  del  Ministro
delle finanze, sentito il rettore, sulla base dei carichi  di  lavoro
individuati anche in relazione alle esigenze didattiche e di politica
tributaria, nonche' ai servizi di  cui  all'art.  6  e  all'attivita'
dipartimentale di cui all'art. 7. 
  2. Alla formazione dell'organico  delle  qualifiche  funzionali  si
provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione
alla Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del  Ministero
delle finanze, vincitori  di  pubblici  concorsi  o  delle  procedure
selettive di cui all'art. 2.