Art. 22. Disposizioni transitorie per la copertura dei posti del personale dirigente 1. Ai fini di assicurare l'immediata funzionalita' della nuova struttura organizzativa della Scuola, la titolarita' delle divisioni di cui all'art. 6 viene affidata con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione, in reggenza a quei dipendenti appartenenti al ruolo ad esaurimento o alla nona qualifica funzionale che svolgano presso la Scuola stessa, da almeno un biennio, compiti e servizi corrispondenti alle competenze delle previste divisioni. La reggenza viene affidata secondo le procedure previste dall'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. 2. I posti nella qualifica di primo dirigente sono assegnati secondo le modalita' previste nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 873/1982, e' il seguente: "Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 146/1980, richiamato nel comma soprariportato: "Art. 17. - Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, puo' essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente e possegga in tale qualifica un'anzianita' di almeno tre anni. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, a titolo di reggenza temporanea, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, richiamati anch'essi nell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982, di cui sopra: "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta, in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi 30 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; l) provvedere, previa diffida, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti). - Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi 15 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori. Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla lettera m) dell'art. 7". I limiti di somma previsti dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, successivamente, sono stati raddoppiati dalla legge n. 233/1978.