Art. 22. 
Disposizioni transitorie per la copertura  dei  posti  del  personale
                              dirigente 
  1. Ai fini di  assicurare  l'immediata  funzionalita'  della  nuova
struttura organizzativa della Scuola, la titolarita' delle  divisioni
di cui all'art. 6 viene  affidata  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,  su  proposta  del  rettore  e  sentito  il   consiglio   di
amministrazione, in reggenza a quei dipendenti appartenenti al  ruolo
ad esaurimento o alla nona qualifica funzionale che  svolgano  presso
la  Scuola  stessa,  da  almeno  un  biennio,   compiti   e   servizi
corrispondenti alle competenze delle previste divisioni. La  reggenza
viene affidata secondo le  procedure  previste  dall'art.  7,  ultimo
comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. 
  2. I posti  nella  qualifica  di  primo  dirigente  sono  assegnati
secondo le modalita' previste nel  regolamento  degli  uffici  e  del
personale del Ministero delle finanze. 
 
            Nota all'art. 22:
             -  Il  testo  dell'ultimo  comma dell'art. 7 del D.L. n.
          688/1982, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          873/1982,  e' il seguente: "Le disposizioni di cui all'art.
          17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si  applicano  anche
          agli  uffici  dell'amministrazione  centrale  del Ministero
          delle    finanze.     La     direzione     degli     uffici
          dell'amministrazione  centrale  e  periferica del Ministero
          delle finanze, affidata a titolo di temporanea  reggenza  a
          norma  delle  richiamate  disposizioni, deve intendersi nel
          senso  che  comporta  anche  la  rappresentanza   giuridica
          dell'Amministrazione  finanziaria nei confronti dei terzi e
          la  competenza  all'esercizio  delle   funzioni   ed   alla
          emanazione  degli  atti  indicati  negli articoli 8 e 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.
          748".
             Per  opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art.
          17  della  legge  n.   146/1980,   richiamato   nel   comma
          soprariportato:
             "Art.  17.  -  Durante  l'assenza del titolare, dovuta a
          vacanza del posto o a qualsiasi altra causa,  la  direzione
          degli   uffici   delle   amministrazioni   periferiche  del
          Ministero  delle  finanze,  che  per  legge  spetta  ad  un
          funzionario  con  qualifica  di  dirigente  superiore, puo'
          essere affidata, a titolo  di  temporanea  reggenza  e  con
          provvedimento  del  competente  direttore  generale,  ad un
          funzionario della  corrispondente  carriera  direttiva  che
          rivesta  la qualifica di primo dirigente e possegga in tale
          qualifica un'anzianita' di almeno tre anni.
             Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al
          precedente  comma,  la   direzione   degli   uffici   delle
          amministrazioni  periferiche  del  Ministero delle finanze,
          che per legge spetta ad un  funzionario  con  qualifica  di
          primo dirigente, puo' essere affidata, a titolo di reggenza
          temporanea, ad un funzionario della corrispondente carriera
          direttiva   che  rivesta  una  qualifica  non  inferiore  a
          direttore aggiunto di divisione o equiparata".
             Per opportuna conoscenza,  si  riporta  il  testo  degli
          articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, richiamati anch'essi
          nell'ultimo  comma dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982, di cui
          sopra:
             "Art.  8   (Attribuzioni   particolari   dei   dirigenti
          superiori).  -  Ai  dirigenti superiori preposti ai servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
             Salvo   quanto   previsto  dal  successivo  art.  9,  ai
          dirigenti superiori preposti  agli  altri  uffici  indicati
          nell'art.  5  spetta,  in  particolare,  nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, di:
               a)  esercitare  le   funzioni   che   ad   essi   sono
          direttamente   attribuite  da  leggi  o  regolamenti  anche
          ministeriali;
               b) approvare, in attuazione  dei  programmi  stabiliti
          dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni
          fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando  all'esecuzione  s'intenda provvedere in economia, a
          trattativa  privata  o  col  sistema   della   concessione,
          nonche',   ove  occorra,  provvedere  all'approvazione  dei
          contratti o alla concessione dei lavori;
               c) concludere ed approvare le transazioni  relative  a
          lavori  e  forniture e servizi da essi gestite, quando cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d) disporre la non  applicazione  di  clausole  penali
          quando   la   somma  controversa  o  che  l'amministrazione
          abbandona, non superi 30 milioni di lire;
               e)  provvedere  a  tutte  le   operazioni   successive
          all'approvazione  del  progetto  o del contratto per opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina  dei  collaudatori,
          la  liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra,
          la  formazione  e  l'approvazione  di   atti   integrativi,
          aggiuntivi  o  sostitutivi  dei  contratti,  sempre entro i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  30  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ad  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e  salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i
          singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  100 milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               l) provvedere, previa diffida, ad adempiere  entro  un
          congruo   termine   ed   informandone   preventivamente  il
          Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli  organi
          inferiori,  qualora  siano  stati  da  questi indebitamente
          omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla  legge
          l'intervento di altri organi amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f),
          i), sono definitivi.
             Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti). -
          Ai funzionari con qualifica  di  primo  dirigente  preposti
          alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in
          particolare,   nell'ambito  della  competenza  del  proprio
          ufficio, di:
               a)  esercitare  le   funzioni   che   ad   essi   sono
          direttamente   attribuite  da  leggi  o  regolamenti  anche
          ministeriali;
               b) approvare, in attuazione  dei  programmi  stabiliti
          dal   Ministro,   i   progetti   per  lavori,  forniture  e
          prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto
          alla meta' quando all'esecuzione si intenda  provvedere  in
          economia,   a   trattativa  privata  o  col  sistema  della
          concessione,    nonche',    ove     occorra,     provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  o  alla  concessione  dei
          lavori;
               c) concludere ed approvare le transazioni  relative  a
          lavori  e  forniture e servizi da essi gestite, quando cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d) disporre la non  applicazione  di  clausole  penali
          quando   la   somma  controversa  o  che  l'amministrazione
          abbandona, non superi 15 milioni di lire;
               e)  provvedere  a  tutte  le   operazioni   successive
          all'approvazione  del  progetto  o del contratto per opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina  dei  collaudatori,
          la  liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra,
          la  formazione  e  l'approvazione  di   atti   integrativi,
          aggiuntivi  o  sostitutivi  dei  contratti,  sempre entro i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  15  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ad  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e  salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di avocare
          i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  50  milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale.
             I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e),  f),
          i), sono definitivi.
             I  dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i
          titoli di pagamento relativi ad atti di  impegno  di  spesa
          divenuti  esecutivi,  qualunque sia l'importo, e dispongono
          per gli atti preliminari  ed  istruttori  negli  affari  di
          competenza degli organi superiori.
             Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano, infine, sempre
          nell'ambito  della  competenza  del  proprio  ufficio,   le
          attribuzioni  non  espressamente devolute dalla legge o dal
          regolamento   anche   ministeriale   agli   altri    organi
          dell'amministrazione,   salvo   quanto  e'  previsto  dalla
          lettera m) dell'art. 7".
             I limiti di somma previsti dagli  articoli  8  e  9  del
          D.P.R.   n.      748/1972,   successivamente,   sono  stati
          raddoppiati dalla legge n.  233/1978.