Art. 23. 
Disposizioni transitorie per la partecipazione ai corsi di formazione 
  1. Gli impiegati delle qualifiche  funzionali  settima  ed  ottava,
provenienti dai concorsi ordinari di cui all'art. 14 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  aprile  1972,  n.   472,   o   dal
reclutamento  effettuato  dalla  Scuola  superiore   della   pubblica
amministrazione, che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento non abbiano partecipato ai corsi di  formazione  previsti
dalle previgenti disposizioni, dovranno  partecipare  a  detti  corsi
della durata complessiva, rispettivamente, di quattro o due mesi. 
  2. La durata dei corsi, utile anche ai fini del computo del periodo
di  prova,  e'  diretta,  oltre   che   ad   impartire   le   nozioni
indispensabili  per   facilitare   l'inserimento   dei   partecipanti
nell'Amministrazione finanziaria sotto  il  profilo  organizzativo  e
professionale, anche a verificare le  loro  attitudini  all'esercizio
delle funzioni. 
  3. Il  comportamento  tenuto  dai  partecipanti  durante  il  corso
costituisce elemento di  valutazione  ai  fini  del  superamento  del
periodo di prova. 
  4. I corsi, eventualmente svolti al termine del periodo  di  prova,
hanno lo scopo di consentire ai partecipanti: 
    a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati
dell'esperienza operativa compiuta; 
    b) di verificare, alla luce delle diverse  realta'  operative,  e
sempre con l'aiuto dei  docenti  della  Scuola,  la  validita'  degli
insegnamenti ricevuti; 
    c) di tracciare,  per  ciascuno  dei  partecipanti,  un  percorso
formativo adatto alle loro necessita', da attuare con  la  necessaria
gradualita' e flessibilita' nel corso degli anni successivi. 
  5. I corsi di formazione  possono  essere  svolti  presso  la  sede
centrale della Scuola, oppure presso le sue sedi decentrate. 
 
          Nota all'art. 23:
             - Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 472/1972 e'
          il seguente:
             "Art.  14  (Corsi   di   formazione,   integrazione   ed
          aggiornamento). -
          Le   amministrazioni   dello   Stato   sono  tenute  a  far
          frequentare  agli  impiegati   delle   carriere   direttive
          amministrative  e  tecniche,  che  provengono  dai concorsi
          ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera,
          un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso
          gli istituti o le scuole previsti  dall'art.  1,  n.    3),
          della durata di sei mesi.
             La  frequenza  dei corsi indicati nel precedente comma e
          l'esito favorevole espresso con giudizio di  idoneita'  nel
          colloquio  sostenuto a conclusione del corso, costituiscono
          requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione,
          ai sensi dell'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  1970,  n. 1077, alla qualifica di
          direttore di sezione o equiparata.
             I  corsi  di  integrazione  per la nomina nella carriera
          direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,
          degli impiegati della carriera di concetto, hanno la durata
          di sei mesi e si concludono con  un  esame  finale  per  il
          giudizio  di  idoneita'; essi sono organizzati dalla Scuola
          superiore e svolti anche presso le singole amministrazioni.
             L'ammissione ai corsi avviene secondo l'ordine di ruolo,
          previo  parere  favorevole  dei  rispettivi   consigli   di
          amministrazione,  in  relazione  anche  alle  esigenze  dei
          servizi ed a quelle organizzative dei corsi.
             All'aggiornamento  permanente   dei   funzionari   della
          carriera  direttiva  la  scuola  provvede  mediante corsi o
          seminari".
             Per opportuna conoscenza,  si  riporta  il  testo  degli
          articoli  15  e  16,  sesto comma, del D.P.R. n. 1077/1970,
          richiamato nell'articolo sopratrascritto:
             "Art. 15 (Promozione  a  direttore  di  sezione).  -  La
          promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate,
          si  consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
          comparativo  al  quale  sono  ammessi  i   consiglieri,   o
          equiparati,   dello  stesso  ruolo  che,  alla  data  dello
          scrutinio, abbiano compiuto quattro  anni  e  sei  mesi  di
          effettivo  servizio  nella  qualifica, ridotti a tre anni e
          sei mesi per il personale direttivo tecnico.
             La promozione, per coloro che  la  conseguono  al  primo
          scrutinio,  decorre agli effetti giuridici ed economici dal
          giorno successivo alla data di  compimento  dell'anzianita'
          minima  prescritta  per  l'ammissione allo scrutinio, fermo
          restando l'ordine della relativa graduatoria.
            "Art. 16 (Nomina a  direttore  di  sezione  di  impiegati
          della carriera di concetto), sesto comma. - L'ammissione al
          concorso per coloro che non si'ano provvisti del prescritto
          titolo  di studio e' subordinata al giudizio favorevole del
          consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene  conto
          della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle
          attitudini   ad   esercitare  le  funzioni  della  carriera
          direttiva  e  del  risultato  conseguito   nei   corsi   di
          integrazione".
             -  Per  il  testo  dell'art.  1,  n.  3),  del D.P.R. n.
          472/1972 si veda la nota all'art. 2.