Art. 23. Disposizioni transitorie per la partecipazione ai corsi di formazione 1. Gli impiegati delle qualifiche funzionali settima ed ottava, provenienti dai concorsi ordinari di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o dal reclutamento effettuato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano partecipato ai corsi di formazione previsti dalle previgenti disposizioni, dovranno partecipare a detti corsi della durata complessiva, rispettivamente, di quattro o due mesi. 2. La durata dei corsi, utile anche ai fini del computo del periodo di prova, e' diretta, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili per facilitare l'inserimento dei partecipanti nell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo organizzativo e professionale, anche a verificare le loro attitudini all'esercizio delle funzioni. 3. Il comportamento tenuto dai partecipanti durante il corso costituisce elemento di valutazione ai fini del superamento del periodo di prova. 4. I corsi, eventualmente svolti al termine del periodo di prova, hanno lo scopo di consentire ai partecipanti: a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati dell'esperienza operativa compiuta; b) di verificare, alla luce delle diverse realta' operative, e sempre con l'aiuto dei docenti della Scuola, la validita' degli insegnamenti ricevuti; c) di tracciare, per ciascuno dei partecipanti, un percorso formativo adatto alle loro necessita', da attuare con la necessaria gradualita' e flessibilita' nel corso degli anni successivi. 5. I corsi di formazione possono essere svolti presso la sede centrale della Scuola, oppure presso le sue sedi decentrate.
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 472/1972 e' il seguente: "Art. 14 (Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento). - Le amministrazioni dello Stato sono tenute a far frequentare agli impiegati delle carriere direttive amministrative e tecniche, che provengono dai concorsi ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso gli istituti o le scuole previsti dall'art. 1, n. 3), della durata di sei mesi. La frequenza dei corsi indicati nel precedente comma e l'esito favorevole espresso con giudizio di idoneita' nel colloquio sostenuto a conclusione del corso, costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla qualifica di direttore di sezione o equiparata. I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto, hanno la durata di sei mesi e si concludono con un esame finale per il giudizio di idoneita'; essi sono organizzati dalla Scuola superiore e svolti anche presso le singole amministrazioni. L'ammissione ai corsi avviene secondo l'ordine di ruolo, previo parere favorevole dei rispettivi consigli di amministrazione, in relazione anche alle esigenze dei servizi ed a quelle organizzative dei corsi. All'aggiornamento permanente dei funzionari della carriera direttiva la scuola provvede mediante corsi o seminari". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 15 e 16, sesto comma, del D.P.R. n. 1077/1970, richiamato nell'articolo sopratrascritto: "Art. 15 (Promozione a direttore di sezione). - La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico. La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria. "Art. 16 (Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto), sesto comma. - L'ammissione al concorso per coloro che non si'ano provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione". - Per il testo dell'art. 1, n. 3), del D.P.R. n. 472/1972 si veda la nota all'art. 2.