Art. 25. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 9 giugno 1992 
                              SCALFARO 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992 
  Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 18