Art. 3. 
                             Il rettore 
  1. Il rettore, scelto tra i professori  ordinari  dell'Universita',
e' nominato con decreto del Ministro delle finanze,  dura  in  carica
due anni e puo' essere confermato. 
  2.  Il  rettore  sovraintende  alla  programmazione  dell'attivita'
didattica e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento  dei
programmi didattici,  nonche'  al  conferimento  degli  incarichi  di
insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato  di
cui all'art. 4. 
  3. Il rettore, con proprio provvedimento, puo' costituire gruppi di
lavoro e commissioni specializzati per materia e per obiettivo. 
  4. Il  rettore  fa  parte  del  consiglio  di  amministrazione  del
Ministero  delle   finanze.   Egli   puo'   delegare   il   direttore
amministrativo a parteciparvi in sua vece. 
  5. Al rettore spetta, per la durata  dell'incarico,  un'indennita',
cumulabile con  le  indennita'  eventualmente  corrisposte  ad  altro
titolo, nella misura massima prevista  dall'art.  8  della  legge  29
aprile 1957, n. 310. 
 
          Nota all'art. 3:
             - La legge n. 310/1957  istituisce  la  Scuola  centrale
          tributaria   "Ezio  Vanoni".  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 8:
             "Art. 8. - Al direttore della Scuola, qualora sia scelto
          fra  persone  estranee   all'Amministrazione   finanziaria,
          spetta  per la durata dell'incarico, una indennita' mensile
          cumulabile con le indennita' corrisposte ad  altro  titolo,
          nel  limite  massimo  previsto  dall'art.  16  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,
          n. 778, e successive modificazioni.
             Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione
          globale  sara'  pari  alla  meta'  dello  stipendio   annuo
          iniziale  previsto  per i dipendenti statali della carriera
          direttiva  con  qualifica  di  consigliere  di  1a  classe,
          esclusa  l'aggiunta  di  famiglia e le eventuali indennita'
          inerenti alla qualifica suindicata.
             Per  i  docenti  che  appartengono   all'Amministrazione
          finanziaria  la  retribuzione  anzidetta sara' ridotta alla
          meta' in caso  di  lezioni  e  ad  un  quarto  in  caso  di
          esercitazione.
             Qualora  l'incarico  di  insegnamento o di esercitazione
          comporti un numero di ore superiore od inferiore  a  60  la
          retribuzione sara' proporzionalmente aumentata o ridotta.
             Il trattamento di cui ai precedenti commi e' comprensivo
          della  retribuzione  per le interrogazioni, per gli esami e
          del diritto di pubblicazione  da  parte  della  Scuola  del
          testo dei corsi tenuti.
             L'indennita'  di  missione  eventualmente  spettante  al
          direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita,
          nei limiti  e  con  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
          disposizioni,  soltanto per i giorni strettamente necessari
          al funzionamento della Scuola".