Art. 4. Il comitato 1. Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici, nonche' nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca. 2. Il comitato e' composto da: a) il rettore della Scuola, che lo presiede; b) il direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale; c) il direttore generale del Dipartimento delle entrate; d) il direttore generale del Dipartimento del territorio; e) il direttore generale del Dipartimento delle dogane; f) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; g) quattro docenti stabili della Scuola centrale tributaria, coordinatori dei dipartimenti previsti dall'articolo 7; h) il direttore amministrativo della Scuola, con funzioni di segretario. 3. In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato e' presieduto dal piu' anziano di eta' dei docenti stabili componenti il comitato. 4. I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio. 5. Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e puo' essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'. 6. In caso di parita' nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.