Art. 4. 
                             Il comitato 
  1. Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il  rettore  nella
predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici,  nonche'
nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e  di
ricerca. 
  2. Il comitato e' composto da: 
    a) il rettore della Scuola, che lo presiede; 
    b) il direttore generale della Direzione  generale  degli  affari
generali e del personale; 
    c) il direttore generale del Dipartimento delle entrate; 
    d) il direttore generale del Dipartimento del territorio; 
    e) il direttore generale del Dipartimento delle dogane; 
    f)  il  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma   dei
monopoli di Stato; 
    g) quattro docenti  stabili  della  Scuola  centrale  tributaria,
coordinatori dei dipartimenti previsti dall'articolo 7; 
    h) il direttore amministrativo  della  Scuola,  con  funzioni  di
segretario. 
  3. In caso di assenza o impedimento  del  rettore  il  comitato  e'
presieduto dal piu' anziano di eta' dei docenti stabili componenti il
comitato. 
  4. I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su  proposta  del
rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio. 
  5. Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e puo' essere
convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'. 
  6. In caso di parita' nelle votazioni, il voto del rettore vale  il
doppio.