Art. 5. 
                     Il direttore amministrativo 
  1. Il direttore amministrativo della  Scuola  centrale  tributaria,
scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica  di
dirigente superiore,  e'  nominato,  su  proposta  del  rettore,  con
decreto del Ministro delle finanze. 
  2. Il direttore ha la direzione dei  servizi  amministrativi  della
Scuola e  delle  sedi  decentrate  e  ne  e'  responsabile  ai  sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1972, n. 748; riferisce periodicamente al rettore  circa  l'andamento
dei servizi. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  19  del  D.P.R.   n.   748/1972
          (Disciplina     delle     funzioni    dirigenziali    nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)
          e' il seguente:
             "Art. 19 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni
          dirigenziali). - Ferma restando la responsabilita'  penale,
          civile,  amministrativa  contabile  e disciplinare prevista
          per tutti gli impiegati civili  dello  Stato,  i  dirigenti
          delle  diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio
          delle   rispettive   funzioni,    del    buon    andamento,
          dell'imparzialita'  e  della legittimita' dell'azione degli
          uffici cui sono preposti.
             I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili  sia
          dell'osservanza   degli   indirizzi   generali  dell'azione
          amministrativa emanati dal Consiglio dei  Ministri,  e  dal
          Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa
          osservanza  dei termini e delle altre norme di procedimento
          previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento,  sia
          del  conseguimento  dei  risultati dell'azione degli uffici
          cui sono preposti.
             I   risultati    negativi,    eventualmente    rilevati,
          dell'organizzazione    del    lavoro    e    dell'attivita'
          dell'ufficio sono contestati  ai  dirigenti  con  atto  del
          Ministro,  sentito, per i dirigenti superiori e per i primi
          dirigenti, il competente dirigente generale.
             Il   Ministro,   qualora   non   ritenga    valide    le
          giustificazioni   addotte,   riferisce   al  Consiglio  dei
          Ministri, se trattasi di dirigenti  generali  e  qualifiche
          superiori,  e  al consiglio di amministrazione, negli altri
          casi.
             In casi particolari,  il  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          deliberare   il   collocamento  dei  dirigenti  generali  a
          disposizione dell'amministrazione di appartenenza.
             Salvo quando siano investiti di incarichi speciali,  nel
          qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta
          la   durata  dell'incarico  stesso,  i  dirigenti  generali
          possono rimanere in tale posizione per un  periodo  di  tre
          anni,  trascorso  il  quale  sono  collocati  a  riposo  di
          diritto. I dirigenti  generali  e  qualifiche  superiori  a
          disposizione  non  possono  eccedere il dieci per cento dei
          corrispondenti posti di ruolo organico.
             In  caso  di   rilevante   gravita'   o   di   reiterata
          responsabilita',  il Consiglio dei Ministri puo' deliberare
          il collocamento a riposo,  per  ragioni  di  servizio,  dei
          dirigenti  generali  o  qualifiche  superiori, anche se non
          siano mai stati collocati a disposizione.
             Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati
          a riposo ai sensi dei  precedenti  commi  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 6, comma secondo, e 52
          del testo unico  delle  disposizioni  approvate  con  regio
          decreto   21   febbraio   1895,   n.   70,   e   successive
          modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10  del  regio
          decreto 5 aprile 1925, n. 441.
             Il  consiglio  di  amministrazione,  nei  confronti  dei
          funzionari con qualifica di dirigente superiore o di  primo
          dirigente,  puo'  deliberare il loro trasferimento ad altre
          funzioni di corrispondente livello".