Art. 7. Dipartimenti 1. Nell'ambito della Scuola sono costituiti i seguenti quattro dipartimenti con funzioni di ausilio del rettore nella ricerca e nella predisposizione di programmi didattici: a) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche; b) dipartimento delle discipline pubblicistiche e tributarie; c) dipartimento delle discipline economiche e finanziarie; d) dipartimento delle discipline aziendalistiche e contabili. 2. I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, tra i docenti stabili della Scuola. 3. Il rettore, con atto interno, effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri docenti stabili, dei docenti incaricati e degli assistenti, compresi quelli che prestano servizio presso le sedi decentrate. 4. Il personale di segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.