Art. 7. 
                            Dipartimenti 
  1. Nell'ambito della Scuola  sono  costituiti  i  seguenti  quattro
dipartimenti con funzioni di ausilio  del  rettore  nella  ricerca  e
nella predisposizione di programmi didattici: 
    a) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche; 
    b) dipartimento delle discipline pubblicistiche e tributarie; 
    c) dipartimento delle discipline economiche e finanziarie; 
    d) dipartimento delle discipline aziendalistiche e contabili. 
  2. I  coordinatori  dei  singoli  dipartimenti  sono  nominati  dal
Ministro delle finanze,  su  proposta  del  rettore,  tra  i  docenti
stabili della Scuola. 
  3. Il rettore, con atto interno, effettua  l'assegnazione  ai  vari
dipartimenti degli altri docenti stabili, dei  docenti  incaricati  e
degli assistenti, compresi quelli che  prestano  servizio  presso  le
sedi decentrate. 
  4. Il personale di  segreteria  dei  dipartimenti,  dei  gruppi  di
lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.