Art. 8. Docenti incaricati ed istruttori 1. Gli incarichi di insegnamento per le attivita' didattiche di cui all'art. 2 sono conferiti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Quest'ultimo puo', altresi', invitare a tenere conferenze docenti ed esperti, italiani e stranieri. 2. Ai docenti incaricati spetta un compenso orario determinato dividendo per sessanta la meta' dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al dipendente dell'Amministrazione dello Stato inquadrato nella nona qualifica funzionale. 3. Ai conferenzieri e' attribuito per ciascuna conferenza un compenso forfettario pari a tre volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti incaricati. 4. Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti dal comma 2. 5. Ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni di cui all'art. 3, comma 3, spetta un compenso giornaliero pari ad un quarto del compenso orario previsto dal comma 2.