Art. 8. 
                  Docenti incaricati ed istruttori 
  1. Gli incarichi di insegnamento per le attivita' didattiche di cui
all'art. 2 sono conferiti dal Ministro delle finanze, su proposta del
rettore. Quest'ultimo puo', altresi', invitare  a  tenere  conferenze
docenti ed esperti, italiani e stranieri. 
  2. Ai docenti incaricati  spetta  un  compenso  orario  determinato
dividendo per sessanta la meta' dello stipendio annuo iniziale  lordo
spettante al dipendente dell'Amministrazione dello  Stato  inquadrato
nella nona qualifica funzionale. 
  3. Ai  conferenzieri  e'  attribuito  per  ciascuna  conferenza  un
compenso forfettario pari a  tre  volte  il  compenso  di  un'ora  di
lezione previsto per i docenti incaricati. 
  4. Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario
pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti dal comma 2. 
  5. Ai componenti dei gruppi di lavoro e delle  commissioni  di  cui
all'art. 3, comma 3, spetta un compenso giornaliero pari ad un quarto
del compenso orario previsto dal comma 2.