Art. 9. 
                           Docenti stabili 
  1. L'insegnamento puo' essere affidato anche a docenti stabili,  su
proposta del rettore, con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  del  tesoro.  I  docenti  stabili  svolgono
l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero  non  puo'
essere inferiore a quattro, ne' superiore a dieci. 
  2. La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti e' diretta
ed e' effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta  del
rettore, dal Ministro delle finanze. 
  3. I professori universitari di  ruolo  ordinari  ed  associati,  i
magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato  e  i
dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo  stabile
dei docenti sono collocati nella  posizione  di  fuori  ruolo,  o  in
posizione corrispondente prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  per
tutto il periodo dell'incarico, il quale e' computato come anzianita'
di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera
ed economiche. 
  4. I docenti stabili della Scuola sono tenuti,  a  tempo  pieno,  a
provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento
di   altro   materiale   didattico   ed   a    prestare    assistenza
individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi  ed  ai
seminari, nonche' a  partecipare  alle  attivita'  dipartimentali  di
programmazione didattica e di ricerca  ed  a  quelle  dei  gruppi  di
lavoro. Per il regime a tempo pieno dei  professori  universitari  si
applica l'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n.  382,  e  successive
modificazioni. 
  5. Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico
relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a  percepire
le indennita' erogate dalle Amministrazioni di appartenenza. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  11 del D.P.R. n. 382/1980, come
          modificato dall'art. 3 della  legge  n.  705/1985  e  dagli
          articoli 3 e 4 della legge n. 118/1989, e' il seguente:
             "Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei
          professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
             Ciascun  professore  puo'  optare  tra il regime a tempo
          pieno  ed  il  regime  a  tempo  definito.  La  scelta   va
          esercitata  con domanda da presentare al rettore almeno sei
          mesi  prima  dell'inizio  di  ogni  anno  accademico.  Essa
          obbliga  al  rispetto  dell'impegno  assunto  per almeno un
          biennio.
            L'opzione puo' essere esercitata non oltre  l'inizio  del
          biennio  precedente  il  collocamento fuori ruolo di cui al
          successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione
          del  presente  decreto.  La  predetta  limitazione  non  si
          applica  allorche'  dal  regime di impegno a tempo pieno si
          opta per quello a tempo definito.
             Il regime d'impegno a tempo definito:
               a)  e'  incompatibile con le funzioni di rettore, pre-
          side, membro elettivo  del  consiglio  di  amministrazione,
          direttore   di   dipartimento  e  direttore  dei  corsi  di
          dottorato di ricerca;
               b) e' compatibile  con  lo  svolgimento  di  attivita'
          professionali   e   di   attivita'   di   consulenza  anche
          continuativa  esterne  e  con  l'assunzione  di   incarichi
          retribuiti   ma   e'   incompatibile  con  l'esercizio  del
          commercio e dell'industria.
             Il regime a tempo pieno:
               a) e' incompatibile con lo  svolgimento  di  qualsiasi
          attivita'  professionale  e  di  consulenza  esterna  e con
          l'assunzione  di  qualsiasi  incarico  retribuito   e   con
          l'esercizio  del  commercio  e  dell'industria;  sono fatte
          salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad  organi
          di  consulenza  tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
          pubblici territoriali e degli enti di ricerca,  nonche'  le
          attivita',  comunque  svolte,  per conto di amministrazioni
          dello  Stato,  enti  pubblici  e  organismi  a   prevalente
          partecipazione  statale  purche' prestate in quanto esperti
          nel  proprio  campo  disciplinare  e  compatibilmente   con
          l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
             b)  e'  compatibile  con  lo  svolgimento  di  attivita'
          scientifiche e pubblicistiche, espletate  al  di  fuori  di
          compiti   istituzionali,  nonche'  con  lo  svolgimento  di
          attivita' didattiche, comprese quelle di  partecipazione  a
          corsi   di   aggiornamento   professionale,  di  istruzione
          permanente  e  ricorrente  svolte  in  concorso  con   enti
          pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun
          esercizio professionale;
              c)  da' titolo preferenziale per la partecipazione alle
          attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle
          universita'  con   convenzioni   o   contratti   da   altre
          amministrazioni    pubbliche,    da    enti    o   privati,
          compatibilmente con le specifiche esigenze del  committente
          e della natura della commessa.
             I  nominativi  dei  professori ordinari che hanno optato
          per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del  rettore,
          all'ordine professionale al cui albo i professori risultino
          iscritti  al  fine  della  loro  inclusione  in  un  elenco
          speciale.
            Le incompatibilita' di cui al comma quarto,  lettera  a),
          operano  al  momento  dell'assunzione di una delle funzioni
          ivi previste, con il contestuale  automatico  passaggio  al
          regime  di  impegno  a  tempo  pieno.    A  tale  fine,  e'
          necessario che l'interessato, all'atto della  presentazione
          della   propria   candidatura,   produca   una   preventiva
          dichiarazione di opzione per il regime di impegno  a  tempo
          pieno in caso di nomina".
             Per  opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art.
          19 del D.P.R. n. 382/1980, richiamato nell'art. 11:
             "Art. 19 (Collocamento  fuori  ruolo  e  collocamento  a
          riposo). -
          I   professori   ordinari  sono  collocati  fuori  ruolo  a
          decorrere dall'inizio dell'anno  accademico  successivo  al
          compimento  del  sessantacinquesimo anno di eta' e a riposo
          cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
             Al  professore  fuori ruolo si applicano le stesse norme
          previste per i  professori  ordinari,  salvo  l'obbligo  di
          presentare  la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non
          sia diversamente disposto.
             La  loro  partecipazione   all'attivita'   didattica   e
          scientifica  e  agli organi accademici resta regolata dalle
          norme attualmente in vigore.
             Le competenti  autorita'  accademiche  determineranno  i
          compiti  didattici e scientifici dei professori fuori ruolo
          in relazione al loro  impegno  a  tempo  pieno  o  a  tempo
          definito".