Art. 9. Docenti stabili 1. L'insegnamento puo' essere affidato anche a docenti stabili, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I docenti stabili svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero non puo' essere inferiore a quattro, ne' superiore a dieci. 2. La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti e' diretta ed e' effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta del rettore, dal Ministro delle finanze. 3. I professori universitari di ruolo ordinari ed associati, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo stabile dei docenti sono collocati nella posizione di fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti, per tutto il periodo dell'incarico, il quale e' computato come anzianita' di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche. 4. I docenti stabili della Scuola sono tenuti, a tempo pieno, a provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, nonche' a partecipare alle attivita' dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. Per il regime a tempo pieno dei professori universitari si applica l'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 5. Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a percepire le indennita' erogate dalle Amministrazioni di appartenenza.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 della legge n. 705/1985 e dagli articoli 3 e 4 della legge n. 118/1989, e' il seguente: "Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio. L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito. Il regime d'impegno a tempo definito: a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, pre- side, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. Il regime a tempo pieno: a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale; c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale. Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tale fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 382/1980, richiamato nell'art. 11: "Art. 19 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo). - I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito".