Art. 126
(Durata e conferma della validita' della patente di guida).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata
della validita' delle patenti di guida e dei certificati di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e'
regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della
validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' subordinata
alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita' alla
guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE
sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a
chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque
anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide
per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti di
categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide
per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di
eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida
di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla
guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la
possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di
categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque
anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti di
guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,
al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita'
della patente posseduta ogni due anni.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e
KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
di validita' della patente di guida.
8. La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio
centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
della patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari
indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al
suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita'
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validita'.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un
altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
una specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto
nel periodo precedente, dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 8.
10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui
al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la
conferma della validita' della patente, comunica al competente
ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di
cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti
di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma ((da € 158 a € 639)). Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della
carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente
titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di
patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita'
professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta
l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale
abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo
216, comma 6. (115) (133) ((145))
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le
medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del
comma 4, secondo periodo.
(102) (114)
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con
l'art. 2, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995.
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2,
comma 4) che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei
certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del
presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione
professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza
delle patente di guida dei veicoli.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 21, comma 3)
che "Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 2".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2011.
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C,
CE, D, DE, KA e KB".
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo
in considerazione gli importi delle sanzioni cosi' come aggiornati
dal Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305), aveva
previsto (con l'art. 1, comma 1) che la sanzione da € 159 a € 639
dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 168 a € 674. Tale
modifica deve intendersi superata da quella disposta dal D.Lgs. 18
aprile 2011, n. 59 a decorrere dal 19 gennaio 2013.
Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303)
aveva inoltre previsto (con l'art. 1, comma 2) che le suindicate
modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma
5) che "Le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera
b-bis), del presente decreto, sono applicabili a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di
quest'ultimo".
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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.