Art. 164. 
                 Sistemazione del carico sui veicoli 
 
  1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo  da  evitare
la caduta  o  la  dispersione  dello  stesso;  da  non  diminuire  la
visibilita' al conducente ne' impedirgli la  liberta'  dei  movimenti
nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo;  da  non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva  ne'
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 
  2. Il carico  non  deve  superare  i  limiti  di  sagoma  stabiliti
dall'art. 61  e  non  puo'  sporgere  longitudinalmente  dalla  parte
anteriore del veicolo; puo' sporgere  longitudinalmente  dalla  parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino  ai  3/10  della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti  dall'art.
61. 
  2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea,
in  deroga  al  comma  2,  e'  consentito  l'utilizzo  di   strutture
portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad  un  massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. 
  3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di  cui  all'art.  61,
comma 1, possono essere trasportate cose  che  sporgono  lateralmente
fuori della sagoma del veicolo,  purche'  la  sporgenza  da  ciascuna
parte non superi centimetri 30 di distanza dalle  luci  di  posizione
anteriori  e  posteriori.  Pali,  sbarre,  lastre  o  carichi  simili
difficilmente percepibili,  collocati  orizzontalmente,  non  possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 
  4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle  oscillazioni  al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno. 
  5. E'  vietato  trasportare  o  trainare  cose  che  striscino  sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote. 
  6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo,  devono
essere adottate tutte le cautele  idonee  ad  evitare  pericolo  agli
altri utenti della strada. In ogni caso  la  sporgenza  longitudinale
deve  essere  segnalata  mediante  uno  o   due   speciali   pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale  retroriflettente,  posti  alle
estremita' della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all'asse del veicolo. 
  7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione dei pannelli. Il pannello  deve  essere  conforme  al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 
  8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a €
344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)  (101)  (114)  (124)  (145)
((163)) 
  9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il  conducente  non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo  accertatore,  nel  caso  che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione  della  sanzione
di cui al comma  8,  procede  al  ritiro  immediato  della  carta  di
circolazione e della patente  di  guida,  provvedendo  con  tutte  le
cautele che il veicolo sia condotto in  luogo  idoneo  per  la  detta
sistemazione;  del  ritiro  e'  fatta   menzione   nel   verbale   di
contestazione  della  violazione.   I   documenti   sono   restituiti
all'avente  diritto  allorche'  il  carico  sia  stato  sistemato  in
conformita' delle presenti norme.  Le  modalita'  della  restituzione
sono fissate dal regolamento. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.