Art. 164.
Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare
la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la
visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti
nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo; da non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne'
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art.
61.
2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea,
in deroga al comma 2, e' consentito l'utilizzo di strutture
portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61,
comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente
fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna
parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione
anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili
difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli
altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale
deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle
estremita' della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a €
344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
((163))
9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione
di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta
sistemazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. I documenti sono restituiti
all'avente diritto allorche' il carico sia stato sistemato in
conformita' delle presenti norme. Le modalita' della restituzione
sono fissate dal regolamento.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2011.
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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.