Art. 176.
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di
cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di
servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per
arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita' se non per
entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla
corsia di marcia, nonche' di dare la precedenza ai veicoli in
circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di
decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154
il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di
emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o
non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di
soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire
dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo
svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e' vietato
sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a
malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo puo'
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilita' limitata, devono sempre
essere tenute accese le luci di posizione, nonche' gli altri
dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il
veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola
d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su
tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato,
posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo
stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o
in ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo
diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata. ((Nei tratti autostradali
in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14,
qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa
segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto
divieto e' fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia piu'
vicina al margine destro della carreggiata)).
10. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per
file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio
secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato,
i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite
barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame
di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro
affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche', previo
accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse
sulle altre autostrade.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso
e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come
stabilito dall'articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada,
purche' muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario,
sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la
marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il
traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del
divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti
eccezionali purche' muniti di autorizzazione dell'ente proprietario
della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre,
che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono
tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le
manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle
autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e'
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e'
calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per la classe del
suo veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine alla
stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle
stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonche' per la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi
atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del
pedaggio, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a €
1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)
(145) (163)
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero
che non l'abbia superata con esito favorevole, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra'
restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero
a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la
visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214. (19) (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando
il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli
svincoli, e' punito con la sanzione amministrativa da € 2.046 a €
8.186. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e
d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43) (52) (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
87 a € 344. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)
(145) (163)
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione
accessoria della revoca della patente di guida e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del
comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2011.
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2013.
---------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
--------------
AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.