Art. 176. 
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
                       extraurbane principali 
 
  1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade  di
cui all'art. 175, comma 1, e' vietato: 
    a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonche'  percorrere  la  carreggiata  o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; 
    b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta  di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie  nelle  aree  di
servizio o di parcheggio; 
    c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza  se  non  per
arrestarsi o riprendere la marcia; 
    d) circolare sulle corsie di variazione di velocita' se  non  per
entrare o uscire dalla carreggiata. 
  2. E' fatto obbligo: 
    a) di impegnare la corsia di accelerazione per  immettersi  sulla
corsia di marcia,  nonche'  di  dare  la  precedenza  ai  veicoli  in
circolazione su quest'ultima corsia; 
    b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia  di  destra,  immettendosi  quindi  nell'apposita  corsia   di
decelerazione sin dal suo inizio; 
    c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati  nell'art.  154
il cambiamento di corsia. 
  3. In occasione  di  arresto  della  circolazione  per  ingorghi  o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per  la  sosta  di
emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta  di  emergenza  o
non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli  di  polizia  e  di
soccorso, i veicoli che occupano la prima  corsia  di  destra  devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra. 
  4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per  la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada  a  partire
dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento  metri  dallo
svincolo. 
  5. Sulle carreggiate, sulle  rampe  e  sugli  svincoli  e'  vietato
sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute  a
malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza  del  veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di  emergenza  o,  mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia,  evitando  comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 
  6. La sosta d'emergenza non deve  eccedere  il  tempo  strettamente
necessario per superare l'emergenza  stessa  e  non  deve,  comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso  tale  termine  il  veicolo  puo'
essere rimosso coattivamente e si applicano le  disposizioni  di  cui
all'art. 175, comma 10. 
  7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e  la
fermata di notte, in caso  di  visibilita'  limitata,  devono  sempre
essere  tenute  accese  le  luci  di  posizione,  nonche'  gli  altri
dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5. 
  8. Qualora la natura  del  guasto  renda  impossibile  spostare  il
veicolo sulla corsia per la  sosta  di  emergenza  o  sulla  piazzola
d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi  su
tratti  privi  di  tali  appositi  spazi,  deve   essere   collocato,
posteriormente al veicolo e alla  distanza  di  almeno  100  m  dallo
stesso, l'apposito segnale  mobile.  Lo  stesso  obbligo  incombe  al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di  notte  o
in  ogni  altro  caso  di   limitata   visibilita',   qualora   siano
inefficienti le luci di posizione. 
  9. Nelle autostrade con carreggiate a  tre  o  piu'  corsie,  salvo
diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti  al
trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le  5  t,  ed  ai
conducenti di veicoli  o  complessi  veicolari  di  lunghezza  totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata. ((Nei  tratti  autostradali
in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14,
qualunque sia il numero di corsie per  carreggiata  e  salva  diversa
segnalazione, ai conducenti di  veicoli  per  cui  vale  il  predetto
divieto e' fatto obbligo  di  impegnare  unicamente  la  corsia  piu'
vicina al margine destro della carreggiata)). 
  10. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia  per
file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo  nella  stessa
corsia. 
  11. Sulle autostrade  e  strade  per  il  cui  uso  sia  dovuto  il
pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata  mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di  telepedaggio
con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere  il  pedaggio
secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato,
i conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  apposite
barriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  alla
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame
di  qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  anche  dal
personale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loro
affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonche',  previo
accordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesse
sulle altre autostrade. 
  11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11,  quando  esso
e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidamente sia il conducente sia il proprietario del  veicolo,  come
stabilito dall'articolo 196. 
  12. I conducenti dei veicoli adibiti  ai  servizi  dell'autostrada,
purche' muniti di specifica  autorizzazione  dell'ente  proprietario,
sono esentati, quando  sussistano  effettive  esigenze  di  servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la
marcia, la retromarcia e la sosta in banchina  di  emergenza;  c)  il
traino dei veicoli in  avaria.  Sono  esonerati  dall'osservanza  del
divieto di attraversare i varchi in contromano in  prossimita'  delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti
eccezionali purche' muniti di autorizzazione  dell'ente  proprietario
della strada. 
  13. I conducenti di cui al comma 12,  nell'effettuare  le  manovre,
che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela,  devono
tenere in  funzione  sui  veicoli  il  dispositivo  supplementare  di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante. 
  14. Sono esonerati dall'osservanza del  divieto  di  effettuare  le
manovre di cui al comma 12 anche i  conducenti  degli  autoveicoli  e
motoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia,  antincendio  e  delle
autoambulanze, che tengano in funzione il  dispositivo  supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante. 
  15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze  e'
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni. 
  16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo  di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da  corrispondere  e'
calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per  la  classe  del
suo veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in  ordine  alla
stazione di entrata. 
  17.  Chiunque  transita  senza  fermarsi  in  corrispondenza  delle
stazioni, creando  pericolo  per  la  circolazione,  nonche'  per  la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere  qualsiasi
atto al fine di  eludere  in  tutto  o  in  parte  il  pagamento  del
pedaggio, e' soggetto, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  €  430  a  €
1.731. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)  (101)  (114)  (124)  (133)
(145) (163) 
  18. Parimenti  il  conducente  che  circola  sulle  autostrade  con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80,  ovvero
che non l'abbia superata  con  esito  favorevole,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a €  694.
E' sempre disposto il fermo amministrativo  del  veicolo  che  verra'
restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,  ovvero
a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la
visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.  (19)  (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163) 
  19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a),  quando
il  fatto  sia  commesso  sulle  carreggiate,  sulle  rampe  o  sugli
svincoli, e' punito con la sanzione amministrativa da  €  2.046  a  €
8.186. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163) 
  20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere  b),  c)  e
d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. (19) (29) (43)  (52)  (64)
(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163) 
  21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
87 a € 344. (19) (29) (43) (52) (64)  (80)  (89)  (101)  (114)  (124)
(145) (163) 
  22. Alle violazioni  di  cui  al  comma  19  consegue  la  sanzione
accessoria  della  revoca  della  patente  di  guida  e   del   fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre  mesi.  In  caso  di
reiterazione delle violazioni, in  luogo  del  fermo  amministrativo,
consegue la sanzione accessoria  della  confisca  amministrativa  del
veicolo. Si osservano le norme di cui al  capo  I,  sezione  II,  del
titolo VI. Quando si tratti  di  violazione  delle  disposizioni  del
comma 1, lettere c) e d),  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.