Art. 177. 
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
  polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze 
 
  1. L'uso del  dispositivo  acustico  supplementare  di  allarme  e,
qualora  i  veicoli  ne   siano   muniti,   anche   del   dispositivo
supplementare di segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu  e'
consentito ai conducenti degli autoveicoli e  motoveicoli  adibiti  a
servizi  di  polizia  o  antincendio  e  di  protezione  civile  come
individuati dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  su
proposta del Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a quelli  del  Corpo  nazionale  soccorso
alpino  e  speleologico  del  Club  alpino  italiano,  nonche'  degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze
e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed  organi,  solo
per l'espletamento  di  servizi  urgenti  di  istituto.  ((L'uso  dei
predetti  dispositivi  e'  consentito  altresi'  ai  conducenti   dei
motoveicoli  impiegati  in  interventi  di  emergenza  sanitaria   e,
comunque, solo per l'espletamento di  servizi  urgenti  di  istituto.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, sono definite le tipologie di  motoveicoli  di
cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e  sono
individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono  essere
impiegati i dispositivi)). I predetti veicoli assimilati devono avere
ottenuto il riconoscimento di idoneita'  al  servizio  da  parte  del
Dipartimento  per  i  trasporti   terrestri.   L'uso   dei   predetti
dispositivi e' altresi' consentito ai conducenti delle autoambulanze,
dei mezzi di soccorso anche  per  il  recupero  degli  animali  o  di
vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
individuati con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Con il medesimo decreto sono  disciplinate  le  condizioni
alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni  di  salute
puo' essere considerato in stato di necessita', anche  se  effettuato
da privati,  nonche'  la  documentazione  che  deve  essere  esibita,
eventualmente successivamente all'atto di controllo  da  parte  delle
autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma  1.  Agli
incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno  a  concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. 
  2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi  urgenti  di  istituto,  qualora  usino   congiuntamente   il
dispositivo  acustico  supplementare   di   allarme   e   quello   di
segnalazione visiva a  luce  lampeggiante  blu,  non  sono  tenuti  a
osservare gli obblighi, i divieti  e  le  limitazioni  relativi  alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e  le  norme
di comportamento in genere, ad  eccezione  delle  segnalazioni  degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle  regole  di  comune
prudenza e diligenza. 
  3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli  di  cui  al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi  sulla
prima, appena udito il segnale acustico supplemetare di  allarme,  ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di  fermarsi.
E' vietato seguire da  presso  tali  veicoli  avvantaggiandosi  nella
progressione di marcia. 
  4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma  1,  fa  uso  dei
dispositivi supplementari ivi  indicati  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. (19)  (29)
(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163) 
  5. Chiunque viola le disposizioni del  comma  3  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a  €  173.
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.