Art. 10. 
Interventi a favore della comunita' scientifica e delle  associazioni
                           di volontariato 
  1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,  n.
158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli  interventi  in
favore delle associazioni di volontariato di  protezione  civile,  di
cui all'articolo  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e'
differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di  contributi  finalizzati  all'acquisto  di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attivita' di
soccorso in caso di emergenza. 
  2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,  n.
158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli  interventi  in
favore della comunita' scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-
legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 luglio 1984,  n.  363,  e'  ulteriormente  differito  al  31
dicembre 1992. Il Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile e' altresi' autorizzato a stipulare con  istituti,  gruppi  ed
enti  di  ricerca  apposite  convenzioni  per  il  perseguimento   di
specifiche finalita' di protezione civile. 
  3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al  presente  articolo
sono posti a carico del Fondo per la protezione  civile,  nei  limiti
degli appositi stanziamenti.