Art. 14. 
                         Interventi a favore 
            delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto 
  1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.  19,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' istituire,  con
legge regionale,  un  fondo  di  rotazione  speciale,  costituito  da
stanziamenti  ordinari  della  regione,   per   la   concessione   di
finanziamenti a medio termine, della durata massima  di  10  anni,  a
favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. 
La misura del  tasso  di  interesse  a  carico  dei  beneficiari  dei
finanziamenti, nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  relativi,  sono
determinati, nel rispetto dei principi del diritto  comunitario,  con
riferimento alle leggi statali vigenti in materia. 
   2. Per  la  realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo  e'
attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo
50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, un contributo speciale di lire  220  miliardi  per  il  periodo
1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993.". 
  2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n.  19,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. Allo scopo  di  garantire  alle  imprese  delle  zone
montane parita' di condizioni per concorrere alle  finalita'  di  cui
all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo  dell'occupazione
e delle attivita' produttive, e' assegnato  alla  regione  Veneto  un
contributo speciale di lire 8 miliardi per il  periodo  1991-1994  in
favore delle imprese delle zone montane della  provincia  di  Treviso
collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2  miliardi  per
ciascun anno.". 
  3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi
per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite  alla
gestione separata del Fondo di rotazione  per  iniziative  economiche
nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE),  di  cui  all'articolo  2
della legge 30 aprile 1976, n. 198,  devono  essere  attribuite  alla
regione Friuli-Venezia Giulia.