Art. 14. Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto 1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonche' i criteri e le modalita' relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia. 2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e' attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.". 2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' produttive, e' assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.". 3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.