Art. 16. Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana 1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi. 2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede: a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia".