Art. 20. 
                    Integrazione dei presupposti 
                 dell'amministrazione straordinaria 
  1.  Si  prescinde  dalla  verifica  attinente  al   limite   minimo
dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'articolo 1  del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 aprile  1979,  n.  95,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nel caso in cui all'impresa sia imposto, in conseguenza
di decisioni degli organi comunitari in applicazione  degli  articoli
92 e 93 del trattato delle  Comunita'  europee,  di  restituire  allo
Stato, ad enti pubblici o  a  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato
e comunque non inferiore ai 50 miliardi di lire.