Art. 20. Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria 1. Si prescinde dalla verifica attinente al limite minimo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui all'impresa sia imposto, in conseguenza di decisioni degli organi comunitari in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunita' europee, di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a societa' a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore ai 50 miliardi di lire.