Art. 21. 
              Attuazione della decisione 24 aprile 1991 
              della Commissione delle Comunita' europee 
  1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunita'
europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi  1  e  3
dell'articolo unico della  legge  28  marzo  1956,  n.  168,  non  si
applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della  Comunita';
sono inoltre  soppressi  le  esenzioni  o  i  rimborsi  dei  predetti
contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della
Comunita'. 
  2. I contributi, gia' previsti dalla citata legge 28 marzo 1956, n.
168, si applicano alla carta e al cartone, nonche' al  legno  ad  uso
industriale, destinati al consumo nel  territorio  nazionale  e  sono
dovuti dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento,  con
diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti,  ferme  restando
le esenzioni gia' stabilite in  favore  delle  amministrazioni  dello
Stato e le altre esenzioni previste dalla normativa vigente. 
  3. In relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione  delle
Comunita' europee con la decisione di cui al comma  1,  le  attivita'
svolte  dall'Ente  nazionale  per  la  cellulosa  e  per  la   carta,
direttamente  o  tramite  societa'  partecipate,  ivi   comprese   le
attivita' di raccolta e  di  riciclaggio,  saranno  disciplinate  con
decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanarsi,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto.