Art. 21. Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione delle Comunita' europee 1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunita' europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunita'; sono inoltre soppressi le esenzioni o i rimborsi dei predetti contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunita'. 2. I contributi, gia' previsti dalla citata legge 28 marzo 1956, n. 168, si applicano alla carta e al cartone, nonche' al legno ad uso industriale, destinati al consumo nel territorio nazionale e sono dovuti dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni gia' stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e le altre esenzioni previste dalla normativa vigente. 3. In relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione delle Comunita' europee con la decisione di cui al comma 1, le attivita' svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, direttamente o tramite societa' partecipate, ivi comprese le attivita' di raccolta e di riciclaggio, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.