Art. 24. 
                        Progetti finalizzati 
  1. La disciplina prevista dall'articolo 26  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
e' differita con le stesse modalita' fino al 31 dicembre 1993. 
  2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67,  e'  determinato  in  lire  24,5  miliardi  per
ciascuno degli anni 1991 e 1992. 
  3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro,  per  l'anno  1991,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento.