Art. 25. Trattamento economico dei segretari generali delle autorita' di bacino 1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale trattamento non e' cumulabile, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, con stipendi, assegni o indennita' derivanti da rapporti di pubblico impiego; la stessa disposizione si applica anche alle indennita' e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.".