Art. 25. 
            Trattamento economico dei segretari generali 
                      delle autorita' di bacino 
  1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n.  253,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Tale trattamento non e'  cumulabile,  fino  alla  concorrenza  dei
quattro decimi del suo ammontare, con stipendi, assegni o  indennita'
derivanti da rapporti di pubblico impiego; la stessa disposizione  si
applica anche alle indennita' e agli assegni derivanti  da  incarichi
accademici,  quando  i  rispettivi  titolari  siano  stati  posti  in
aspettativa.".