Art. 28. Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 1. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, richiamato dagli articoli 24, comma 1, e 40, comma 1, del medesimo decreto, e' differito di ulteriori novanta giorni.