Art. 28. 
      Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 11 
           del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 
  1. Il termine di  centottanta  giorni  previsto  dall'articolo  11,
comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.  277,  richiamato
dagli articoli 24, comma 1, e 40, comma 1, del medesimo  decreto,  e'
differito di ulteriori novanta giorni.