Art. 29. 
          Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia 
                     dei livelli di occupazione 
  1. Il periodo temporale  di  durata  del  Fondo  speciale  per  gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,  istituito  con
l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data
di   pubblicazione   nella    Gazzetta    Ufficiale    del    decreto
interministeriale di attuazione previsto nel comma 4  del  suindicato
articolo.