Art. 3. Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici 1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale.