Art. 3. 
         Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici 
  1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto  dall'articolo
9, secondo  comma,  del  decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve
considerarsi perentorio  e  la  sua  decorrenza  comporta  la  tacita
approvazione dello strumento urbanistico adottato con  l'esame  delle
osservazioni da parte del consiglio comunale.