Art. 34. 
            Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi 
  1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del  nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi  provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo  1-  bis  del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.  407,  da  ultimo  prorogato  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre  dal  1'
gennaio 1993.